Art. 12 
 
                       Obbligo di riservatezza 
 
  1. Le segnalazioni  non  possono  essere  utilizzate  oltre  quanto
necessario per dare adeguato seguito alle stesse. 
  2.  L'identita'  della  persona  segnalante   e   qualsiasi   altra
informazione da cui puo' evincersi,  direttamente  o  indirettamente,
tale  identita'  non  possono  essere  rivelate,  senza  il  consenso
espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle
competenti  a  ricevere  o  a   dare   seguito   alle   segnalazioni,
espressamente  autorizzate  a  trattare  tali  dati  ai  sensi  degli
articoli 29 e 32,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e
dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione  dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita'  della  persona
segnalante e' coperta dal segreto nei  modi  e  nei  limiti  previsti
dall'articolo 329 del codice di procedura penale. 
  4. Nell'ambito del  procedimento  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,
l'identita' della persona segnalante non puo'  essere  rivelata  fino
alla chiusura della fase istruttoria. 
  5. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  della
persona segnalante non puo' essere  rivelata,  ove  la  contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata  su  accertamenti  distinti  e
ulteriori rispetto  alla  segnalazione,  anche  se  conseguenti  alla
stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto  o  in  parte,
sulla segnalazione  e  la  conoscenza  dell'identita'  della  persona
segnalante  sia  indispensabile  per  la  difesa  dell'incolpato,  la
segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante  alla
rivelazione della propria identita'. 
  6. E' dato avviso alla persona  segnalante  mediante  comunicazione
scritta delle ragioni della rivelazione  dei  dati  riservati,  nella
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonche'  nelle  procedure
di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando  la
rivelazione  della  identita'  della  persona  segnalante   e   delle
informazioni di cui al comma 2 e' indispensabile anche ai fini  della
difesa della persona coinvolta. 
  7. I soggetti del settore pubblico e del settore  privato,  l'ANAC,
nonche'  le  autorita'  amministrative  cui   l'ANAC   trasmette   le
segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano  l'identita'  delle
persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione  fino
alla  conclusione  dei  procedimenti   avviati   in   ragione   della
segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in  favore
della persona segnalante. 
  8. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonche'  dagli
articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  9. Ferma la previsione dei commi da  1  a  8,  nelle  procedure  di
segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo,  la  persona
coinvolta puo' essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e'  sentita,
anche mediante procedimento cartolare  attraverso  l'acquisizione  di
osservazioni scritte e documenti. 
 
          Note all'art. 12: 
                
              - Per il regolamento (UE) 2016/679 si  vedano  le  note
          all'articolo 9 del presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-quaterdecies  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva 95/46/CE): 
                «Art.  2-quaterdecies  (Attribuzione  di  funzioni  e
          compiti a soggetti  designati).  -  1.  Il  titolare  o  il
          responsabile del trattamento possono  prevedere,  sotto  la
          propria responsabilita' e nell'ambito del  proprio  assetto
          organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al
          trattamento di dati personali siano  attribuiti  a  persone
          fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro
          autorita'. 
              2.  Il  titolare  o  il  responsabile  del  trattamento
          individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare  al
          trattamento dei dati personali le persone che operano sotto
          la propria autorita' diretta.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da 22 a  27  della
          L.  7/08/1990,  n.  241  (Nuove   norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art.  22  (Definizioni  e  principi  in  materia  di
          accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende: 
                  a) per  "diritto  di  accesso",  il  diritto  degli
          interessati di prendere visione  e  di  estrarre  copia  di
          documenti amministrativi; 
                  b) per "interessati",  tutti  i  soggetti  privati,
          compresi quelli portatori di interessi pubblici o  diffusi,
          che abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
          corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata  e
          collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; 
                  c)  per  "controinteressati",  tutti  i   soggetti,
          individuati o facilmente individuabili in base alla  natura
          del documento richiesto,  che  dall'esercizio  dell'accesso
          vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
                  d)    per    "documento    amministrativo",    ogni
          rappresentazione       grafica,        fotocinematografica,
          elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
          di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
          procedimento, detenuti da una  pubblica  amministrazione  e
          concernenti    attivita'     di     pubblico     interesse,
          indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
          della loro disciplina sostanziale; 
                  e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti
          di  diritto  pubblico  e  i  soggetti  di  diritto  privato
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
              2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
          rilevanti  finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce
          principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
          favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
          e la trasparenza. 
              3. Tutti i documenti amministrativi  sono  accessibili,
          ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24,  commi  1,
          2, 3, 5 e 6. 
              4. Non sono accessibili le informazioni in possesso  di
          una pubblica  amministrazione  che  non  abbiano  forma  di
          documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
          dati personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati  si
          riferiscono. 
              5. L'acquisizione di documenti amministrativi da  parte
          di soggetti pubblici, ove non rientrante  nella  previsione
          dell'articolo  43,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  si
          informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 
              6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a  quando
          la pubblica amministrazione  ha  l'obbligo  di  detenere  i
          documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.» 
                «Art. 23  (Ambito  di  applicazione  del  diritto  di
          accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22
          si esercita nei confronti delle pubbliche  amministrazioni,
          delle aziende autonome e speciali, degli  enti  pubblici  e
          dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso  nei
          confronti delle Autorita' di garanzia  e  di  vigilanza  si
          esercita nell'ambito dei  rispettivi  ordinamenti,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 24.» 
                «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
          diritto di accesso e' escluso: 
                  a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai
          sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
                  b) nei procedimenti tributari, per i quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
                  c)  nei  confronti  dell'attivita'  della  pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
                  d) nei procedimenti selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
              2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano  le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
              3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate
          ad un controllo generalizzato dell'operato delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
              5. I documenti contenenti  informazioni  connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
              6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
                a) quando, al di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
                b) quando l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
                c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
                e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
              7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai   richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.» 
                «Art. 25  (Modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
          accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si  esercita
          mediante  esame  ed  estrazione  di  copia  dei   documenti
          amministrativi, nei modi e  con  i  limiti  indicati  dalla
          presente legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito.  Il
          rilascio di copia e' subordinato soltanto al  rimborso  del
          costo di riproduzione, salve  le  disposizioni  vigenti  in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
              2. La richiesta di accesso  ai  documenti  deve  essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione  che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
              3.  Il  rifiuto,  il  differimento  e  la   limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 
              4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,
          questa  si   intende   respinta.   In   caso   di   diniego
          dell'accesso, espresso o tacito, o  di  differimento  dello
          stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4,  il  richiedente
          puo'  presentare  ricorso   al   tribunale   amministrativo
          regionale ai sensi del  comma  5,  ovvero  chiedere,  nello
          stesso  termine  e   nei   confronti   degli   atti   delle
          amministrazioni  comunali,  provinciali  e  regionali,   al
          difensore civico competente per  ambito  territoriale,  ove
          costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
          Qualora tale organo non sia stato istituito, la  competenza
          e' attribuita al difensore civico competente  per  l'ambito
          territoriale immediatamente superiore. Nei confronti  degli
          atti delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
          Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
          l'accesso   di   cui   all'articolo   27   nonche'   presso
          l'amministrazione resistente.  Il  difensore  civico  o  la
          Commissione  per  l'accesso  si  pronunciano  entro  trenta
          giorni   dalla    presentazione    dell'istanza.    Scaduto
          infruttuosamente  tale  termine,  il  ricorso  si   intende
          respinto. Se il  difensore  civico  o  la  Commissione  per
          l'accesso   ritengono   illegittimo   il   diniego   o   il
          differimento, ne informano il richiedente e  lo  comunicano
          all'autorita'  disponente.   Se   questa   non   emana   il
          provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
          ricevimento della  comunicazione  del  difensore  civico  o
          della Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora  il
          richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico  o
          alla Commissione, il termine di  cui  al  comma  5  decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito della sua istanza al  difensore  civico  o  alla
          Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito  per
          motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta,  decorso
          inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora  un
          procedimento di cui alla sezione III del capo I del  titolo
          I della parte III del decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,  relativo  al
          trattamento pubblico di dati  personali  da  parte  di  una
          pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai  documenti
          amministrativi, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali chiede il parere, obbligatorio e non  vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi. La richiesta di parere sospende il  termine
          per la pronuncia  del  Garante  sino  all'acquisizione  del
          parere, e comunque per non oltre quindici  giorni.  Decorso
          inutilmente detto termine, il  Garante  adotta  la  propria
          decisione. 
              5. Le controversie relative  all'accesso  ai  documenti
          amministrativi sono disciplinate dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              5-bis. 
              6.» 
                «Art. 26 (Obbligo di pubblicazione). - 1. 
              2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme  predette,  le
          relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo  27
          e, in generale, e' data la massima pubblicita' a  tutte  le
          disposizioni attuative della presente legge e  a  tutte  le
          iniziative dirette a precisare ed a  rendere  effettivo  il
          diritto di accesso. 
              3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
          integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
          predetto comma 1 s'intende realizzata.» 
                «Art. 27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio dei ministri  la  Commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi. 
              2.  La  Commissione  e'  nominata   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
          dei ministri. essa e'  presieduta  dal  sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ed  e'
          composta da dieci membri, dei  quali  due  senatori  e  due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2  aprile
          1979, n. 97,  anche  in  quiescenza,  su  designazione  dei
          rispettivi organi  di  autogoverno,  e  uno  scelto  fra  i
          professori di ruolo in materie  giuridiche.  E'  membro  di
          diritto della Commissione il  capo  della  struttura  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  che  costituisce  il
          supporto   organizzativo   per   il   funzionamento   della
          Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero  di
          esperti non superiore a cinque unita',  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza   dei
          presenti.  L'assenza  dei   componenti   per   tre   sedute
          consecutive ne determina la decadenza. 
              3. La Commissione e' rinnovata ogni  tre  anni.  Per  i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio. 
              4. 
              5. La Commissione  adotta  le  determinazioni  previste
          dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio  dei
          ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia  garanzia  del  diritto  di  accesso   di   cui
          all'articolo 22. 
              6. Tutte le amministrazioni sono  tenute  a  comunicare
          alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
              7.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da 5 a  5-ter  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 5 (Accesso civico a dati  e  documenti).  -  1.
          L'obbligo previsto dalla normativa  vigente  in  capo  alle
          pubbliche   amministrazioni   di   pubblicare    documenti,
          informazioni o dati comporta  il  diritto  di  chiunque  di
          richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa  la
          loro pubblicazione. 
              2. Allo scopo di favorire forme  diffuse  di  controllo
          sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali    e
          sull'utilizzo delle risorse pubbliche e  di  promuovere  la
          partecipazione al dibattito pubblico, chiunque  ha  diritto
          di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
          amministrazioni, ulteriori rispetto  a  quelli  oggetto  di
          pubblicazione ai sensi del presente decreto,  nel  rispetto
          dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
          rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
              3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'
          sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
          soggettiva del richiedente.  L'istanza  di  accesso  civico
          identifica i dati, le informazioni o i documenti  richiesti
          e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa
          per  via  telematica  secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei
          seguenti uffici: 
                a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni  o
          i documenti; 
                b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
                c) ad  altro  ufficio  indicato  dall'amministrazione
          nella  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
          istituzionale; 
                d) al responsabile della prevenzione della corruzione
          e della trasparenza, ove l'istanza abbia  a  oggetto  dati,
          informazioni   o   documenti   oggetto   di   pubblicazione
          obbligatoria ai sensi del presente decreto. 
              4.  Il  rilascio  di  dati  o  documenti   in   formato
          elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il  rimborso  del
          costo    effettivamente     sostenuto     e     documentato
          dall'amministrazione  per  la  riproduzione   su   supporti
          materiali. 
              5. Fatti salvi i casi  di  pubblicazione  obbligatoria,
          l'amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta   di
          accesso, se individua soggetti controinteressati, ai  sensi
          dell'articolo  5-bis,   comma   2,   e'   tenuta   a   dare
          comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   o   per   via
          telematica per coloro che abbiano consentito tale forma  di
          comunicazione. Entro dieci  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una
          motivata  opposizione,  anche  per  via  telematica,   alla
          richiesta di accesso. A decorrere  dalla  comunicazione  ai
          controinteressati, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso
          fino  all'eventuale  opposizione   dei   controinteressati.
          Decorso tale termine, la pubblica amministrazione  provvede
          sulla   richiesta,    accertata    la    ricezione    della
          comunicazione. 
              6. Il procedimento di accesso civico  deve  concludersi
          con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
          giorni   dalla   presentazione    dell'istanza    con    la
          comunicazione   al    richiedente    e    agli    eventuali
          controinteressati.     In     caso     di     accoglimento,
          l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
          richiedente i dati o i  documenti  richiesti,  ovvero,  nel
          caso  in  cui  l'istanza  riguardi  dati,  informazioni   o
          documenti oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi
          del presente decreto, a pubblicare  sul  sito  i  dati,  le
          informazioni o i documenti  richiesti  e  a  comunicare  al
          richiedente   l'avvenuta   pubblicazione   dello    stesso,
          indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
          di  accoglimento  della   richiesta   di   accesso   civico
          nonostante l'opposizione  del  controinteressato,  salvi  i
          casi di comprovata indifferibilita',  l'amministrazione  ne
          da'  comunicazione  al  controinteressato  e   provvede   a
          trasmettere al richiedente i dati o i  documenti  richiesti
          non prima di quindici giorni dalla ricezione  della  stessa
          comunicazione da parte del controinteressato.  Il  rifiuto,
          il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
          motivati con riferimento ai  casi  e  ai  limiti  stabiliti
          dall'articolo  5-bis.  Il  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della  trasparenza  puo'  chiedere  agli
          uffici   della   relativa   amministrazione    informazioni
          sull'esito delle istanze. 
              7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o
          di mancata risposta entro il termine indicato al  comma  6,
          il richiedente puo'  presentare  richiesta  di  riesame  al
          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza,  di  cui  all'articolo  43,  che  decide   con
          provvedimento motivato, entro il termine di  venti  giorni.
          Se l'accesso e' stato negato o  differito  a  tutela  degli
          interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2,  lettera  a),
          il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine  per  l'adozione
          del provvedimento da parte  del  responsabile  e'  sospeso,
          fino alla ricezione del parere del Garante e  comunque  per
          un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.  Avverso
          la decisione dell'amministrazione competente o, in caso  di
          richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
          prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,   il
          richiedente   puo'   proporre    ricorso    al    Tribunale
          amministrativo regionale ai  sensi  dell'articolo  116  del
          Codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              8. Qualora si  tratti  di  atti  delle  amministrazioni
          delle regioni o degli  enti  locali,  il  richiedente  puo'
          altresi' presentare ricorso al difensore civico  competente
          per  ambito  territoriale,  ove  costituito.  Qualora  tale
          organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
          al difensore civico competente  per  l'ambito  territoriale
          immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
          all'amministrazione interessata.  Il  difensore  civico  si
          pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del
          ricorso. Se il  difensore  civico  ritiene  illegittimo  il
          diniego o il differimento, ne informa il richiedente  e  lo
          comunica  all'amministrazione  competente.  Se  questa  non
          conferma il diniego o il differimento entro  trenta  giorni
          dal ricevimento della comunicazione del  difensore  civico,
          l'accesso e' consentito. Qualora il  richiedente  l'accesso
          si sia rivolto al  difensore  civico,  il  termine  di  cui
          all'articolo  116,  comma  1,  del  Codice   del   processo
          amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da  parte
          del richiedente, dell'esito della sua istanza al  difensore
          civico. Se l'accesso e' stato negato o differito  a  tutela
          degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
          a), il difensore civico provvede sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
          del difensore e' sospeso, fino alla  ricezione  del  parere
          del Garante e comunque per  un  periodo  non  superiore  ai
          predetti dieci giorni. 
              9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,
          il controinteressato puo' presentare richiesta  di  riesame
          ai sensi del comma 7  e  presentare  ricorso  al  difensore
          civico ai sensi del comma 8. 
              10. Nel caso in cui  la  richiesta  di  accesso  civico
          riguardi  dati,  informazioni  o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del  presente  decreto,
          il responsabile della prevenzione della corruzione e  della
          trasparenza ha l'obbligo di effettuare la  segnalazione  di
          cui all'articolo 43, comma 5. 
              11.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   pubblicazione
          previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme  di  accesso
          degli interessati previste dal Capo V della legge 7  agosto
          1990, n. 241.» 
                «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).
          - 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5,  comma  2,  e'
          rifiutato se  il  diniego  e'  necessario  per  evitare  un
          pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  degli  interessi
          pubblici inerenti a: 
                  a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
                  b) la sicurezza nazionale; 
                  c) la difesa e le questioni militari; 
                  d) le relazioni internazionali; 
                  e) la  politica  e  la  stabilita'  finanziaria  ed
          economica dello Stato; 
                  f) la conduzione di indagini sui reati  e  il  loro
          perseguimento; 
                  g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
              2.  L'accesso  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per  evitare
          un pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  dei  seguenti
          interessi privati: 
                a) la protezione dei dati personali,  in  conformita'
          con la disciplina legislativa in materia; 
                b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
                c) gli  interessi  economici  e  commerciali  di  una
          persona fisica o  giuridica,  ivi  compresi  la  proprieta'
          intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
              2-bis. Al fine di semplificare le procedure in  materia
          di accesso alle informazioni sugli alimenti,  il  Ministero
          della salute rende  disponibili,  ogni  sei  mesi,  tramite
          pubblicazione nel proprio sito internet,  in  una  distinta
          partizione  della  sezione  "Amministrazione  trasparente",
          tutti  i  dati  aggiornati  raccolti  e  comunque  detenuti
          relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi  destinati  al
          consumo umano provenienti  dai  Paesi  dell'Unione  europea
          nonche'  da  Paesi  terzi,  anche  con  riguardo  ai   dati
          identificativi  degli  operatori  economici   che   abbiano
          effettuato le operazioni di  entrata,  uscita,  transito  e
          deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente
          articolo il Ministero della salute provvede con le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3. Il diritto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi  di
          divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
          compresi i casi  in  cui  l'accesso  e'  subordinato  dalla
          disciplina vigente al rispetto  di  specifiche  condizioni,
          modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo  24,
          comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
              4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
          dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e  2
          riguardano  soltanto  alcuni  dati  o  alcune   parti   del
          documento richiesto, deve essere consentito l'accesso  agli
          altri dati o alle altre parti. 
              5. I limiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano
          unicamente per  il  periodo  nel  quale  la  protezione  e'
          giustificata in relazione alla natura del  dato.  L'accesso
          civico non puo' essere negato  ove,  per  la  tutela  degli
          interessi di cui ai commi  1  e  2,  sia  sufficiente  fare
          ricorso al potere di differimento. 
              6. Ai fini della definizione  delle  esclusioni  e  dei
          limiti all'accesso civico  di  cui  al  presente  articolo,
          l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  d'intesa  con   il
          Garante per la protezione dei dati personali e  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
          recanti indicazioni operative.» 
                «Art. 5-ter (Accesso per  fini  scientifici  ai  dati
          elementari raccolti per finalita' statistiche).  -  1.  Gli
          enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di  seguito
          Sistan, possono consentire l'accesso per  fini  scientifici
          ai dati elementari, privi di ogni riferimento che  permetta
          l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche,
          raccolti nell'ambito di trattamenti  statistici  di  cui  i
          medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
                  a)   l'accesso   sia   richiesto   da   ricercatori
          appartenenti a universita', enti di ricerca  e  istituzioni
          pubbliche o private o loro strutture di  ricerca,  inseriti
          nell'elenco redatto dall'autorita'  statistica  dell'Unione
          europea  (Eurostat)  o  che  risultino  in   possesso   dei
          requisiti stabiliti ai sensi del comma  3,  lettera  a),  a
          seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del
          Sistan che concede l'accesso e approvata  dal  Comitato  di
          cui al medesimo comma 3; 
                  b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto
          abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di
          riservatezza specificante le  condizioni  di  utilizzo  dei
          dati,  gli  obblighi  dei  ricercatori,   i   provvedimenti
          previsti in  caso  di  violazione  degli  impegni  assunti,
          nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
          dati; 
                  c) sia presentata una  proposta  di  ricerca  e  la
          stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui
          al comma 3, lettera b), dal medesimo  soggetto  del  Sistan
          che concede l'accesso.  Il  progetto  deve  specificare  lo
          scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo  non
          puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari,
          i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati  richiesti,
          i  metodi  di  ricerca  e  i  risultati  che  si  intendono
          diffondere.  Alla  proposta  di   ricerca   sono   allegate
          dichiarazioni di  riservatezza  sottoscritte  singolarmente
          dai ricercatori che  avranno  accesso  ai  dati.  E'  fatto
          divieto  di  effettuare  trattamenti  diversi   da   quelli
          previsti  nel  progetto  di  ricerca,  conservare  i   dati
          elementari  oltre  i  termini  di  durata   del   progetto,
          comunicare   i   dati   a   terzi   e   diffonderli,   pena
          l'applicazione della  sanzione  di  cui  all'articolo  162,
          comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              2. I dati elementari di cui al comma  1,  tenuto  conto
          dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze  di
          una loro illecita divulgazione, sono messi  a  disposizione
          dei ricercatori sotto  forma  di  file  a  cui  sono  stati
          applicati metodi di controllo al  fine  di  non  permettere
          l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In   caso   di
          motivata richiesta, da cui emerga  la  necessita'  ai  fini
          della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni  alternative,
          sono messi  a  disposizione  file  a  cui  non  sono  stati
          applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi  ultimi
          avvenga all'interno di laboratori costituiti  dal  titolare
          dei  trattamenti  statistici  cui   afferiscono   i   dati,
          accessibili anche da remoto tramite laboratori  organizzati
          e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il
          rilascio dei risultati delle elaborazioni  sia  autorizzato
          dal responsabile del laboratorio stesso,  che  i  risultati
          della ricerca non permettano il collegamento con le  unita'
          statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto
          statistico  e  di  protezione   dei   dati   personali,   o
          nell'ambito di  progetti  congiunti  finalizzati  anche  al
          perseguimento di compiti  istituzionali  del  titolare  del
          trattamento statistico cui afferiscono i dati,  sulla  base
          di  appositi  protocolli  di   ricerca   sottoscritti   dai
          ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali  siano
          richiamate le norme in materia di segreto statistico  e  di
          protezione dei dati personali. 
              3. Sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  il  Comitato  di  indirizzo   e   coordinamento
          dell'informazione  statistica  (Comstat),   con   atto   da
          emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del
          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  166,
          avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee  guida
          per  l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. In particolare, il Comstat stabilisce: 
                a) i criteri per il riconoscimento degli enti di  cui
          al  comma  1,  lettera  a),  avuto  riguardo   agli   scopi
          istituzionali   perseguiti,    all'attivita'    svolta    e
          all'organizzazione interna in  relazione  all'attivita'  di
          ricerca, nonche' alle  misure  adottate  per  garantire  la
          sicurezza dei dati; 
                b)  i  criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di
          ricerca avuto  riguardo  allo  scopo  della  ricerca,  alla
          necessita' di disporre dei dati richiesti, ai  risultati  e
          benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e
          diffusione; 
                c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei
          laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; 
                d) i criteri per  l'accreditamento  dei  gestori  dei
          laboratori   virtuali,   avuto    riguardo    agli    scopi
          istituzionali,     all'adeguatezza     della      struttura
          organizzativa e alle misure adottate per la gestione  e  la
          sicurezza dei dati; 
                e)  le  conseguenze  di  eventuali  violazioni  degli
          impegni  assunti  dall'ente  di  ricerca  e   dai   singoli
          ricercatori. 
              4. Nei siti  istituzionali  del  Sistan  e  di  ciascun
          soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli  enti
          di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari  resi
          disponibili. 
              5. Il  presente  articolo  si  applica  anche  ai  dati
          relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.».