Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa  la  comunicazione
tra le autorita' competenti,  previsto  dal  presente  decreto,  deve
essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  del  decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi o degli organismi  dell'Unione  europea  e'
effettuata in conformita' del regolamento (UE) 2018/1725. 
  2.  I  dati  personali  che  manifestamente  non  sono   utili   al
trattamento di una specifica segnalazione non  sono  raccolti  o,  se
raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. 
  3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del  regolamento  (UE)
2016/679 possono essere esercitati  nei  limiti  di  quanto  previsto
dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196. 
  4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento  e  alla
gestione delle segnalazioni  sono  effettuati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 4, in qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto
dei principi di cui  agli  articoli  5  e  25  del  regolamento  (UE)
2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto  legislativo  n.  51  del
2018, fornendo idonee informazioni alle  persone  segnalanti  e  alle
persone coinvolte ai sensi  degli  articoli  13  e  14  del  medesimo
regolamento (UE) 2016/679  o  dell'articolo  11  del  citato  decreto
legislativo n. 51 del 2018, nonche' adottando  misure  appropriate  a
tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. 
  5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato
che condividono risorse  per  il  ricevimento  e  la  gestione  delle
segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in  modo
trasparente,   mediante   un   accordo   interno,    le    rispettive
responsabilita' in merito all'osservanza degli obblighi in materia di
protezione  dei  dati  personali,  ai  sensi  dell'articolo  26   del
regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto  legislativo
n. 51 del 2018. 
  6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio  modello
di ricevimento e gestione delle  segnalazioni  interne,  individuando
misure tecniche e organizzative idonee  a  garantire  un  livello  di
sicurezza adeguato agli specifici rischi  derivanti  dai  trattamenti
effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla  protezione
dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni
che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo  28
del  regolamento  (UE)  2016/679  o  dell'articolo  18  del   decreto
legislativo n. 51 del 2018. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE)  2018/1725  si
          veda nelle note all'articolo 9. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2-undecies  del
          citato decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.    2-undecies    (Limitazioni    ai     diritti
          dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli  articoli  da
          15 a 22 del Regolamento non possono essere  esercitati  con
          richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai
          sensi   dell'articolo   77    del    Regolamento    qualora
          dall'esercizio  di   tali   diritti   possa   derivare   un
          pregiudizio effettivo e concreto: 
                  a)   agli   interessi   tutelati   in   base   alle
          disposizioni in materia di riciclaggio; 
                  b)   agli   interessi   tutelati   in   base   alle
          disposizioni  in  materia  di  sostegno  alle  vittime   di
          richieste estorsive; 
                  c)  all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari
          d'inchiesta  istituite  ai  sensi  dell'articolo  82  della
          Costituzione; 
                  d) alle attivita' svolte da un  soggetto  pubblico,
          diverso dagli enti pubblici economici, in base ad  espressa
          disposizione di legge,  per  esclusive  finalita'  inerenti
          alla  politica  monetaria  e  valutaria,  al  sistema   dei
          pagamenti, al controllo degli intermediari  e  dei  mercati
          creditizi e finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro
          stabilita'; 
                  e) allo svolgimento delle investigazioni  difensive
          o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
                  f) alla riservatezza dell'identita'  della  persona
          che segnala violazioni di cui sia venuta  a  conoscenza  in
          ragione del proprio rapporto di  lavoro  o  delle  funzioni
          svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione
          della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 23 ottobre 2019,  riguardante  la  protezione
          delle  persone  che  segnalano   violazioni   del   diritto
          dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai  sensi  degli
          articoli  52-bis  e  52-ter  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n.  385,  o  degli  articoli  4-undecies  e
          4-duodecies del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58; 
                  f-bis)   agli   interessi   tutelati   in   materia
          tributaria  e   allo   svolgimento   delle   attivita'   di
          prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c),  si  applica
          quanto previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla
          legge  o   dalle   norme   istitutive   della   Commissione
          d'inchiesta. 
              3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b),  d)  e),
          f) e f-bis)  i  diritti  di  cui  al  medesimo  comma  sono
          esercitati conformemente alle disposizioni di  legge  o  di
          regolamento che regolano  il  settore,  che  devono  almeno
          recare misure dirette a  disciplinare  gli  ambiti  di  cui
          all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.  L'esercizio
          dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere  ritardato,
          limitato o escluso con comunicazione motivata e resa  senza
          ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione  possa
          compromettere la finalita' della limitazione, per il  tempo
          e nei limiti in cui cio' costituisca una misura  necessaria
          e proporzionata, tenuto conto dei  diritti  fondamentali  e
          dei  legittimi  interessi  dell'interessato,  al  fine   di
          salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere  a),
          b),  d),  e),  f)  e  f-bis).  In  tali  casi,  i   diritti
          dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
          Garante con le modalita' di cui all'articolo 160.  In  tale
          ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver  eseguito
          tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un  riesame,
          nonche' del diritto dell'interessato  di  proporre  ricorso
          giurisdizionale.  Il  titolare  del   trattamento   informa
          l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 16, 18 e 23
          del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: 
                «Art. 3 (Principi applicabili al trattamento di  dati
          personali). - 1. I dati personali di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, sono: 
                  a) trattati in modo lecito e corretto; 
                  b) raccolti per finalita' determinate,  espresse  e
          legittime  e  trattati  in  modo   compatibile   con   tali
          finalita'; 
                  c) adeguati, pertinenti e  non  eccedenti  rispetto
          alle finalita' per le quali sono trattati; 
                  d) esatti  e,  se  necessario,  aggiornati;  devono
          essere adottate tutte le misure ragionevoli per  cancellare
          o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
          finalita' per le quali sono trattati; 
                  e)  conservati   con   modalita'   che   consentano
          l'identificazione degli interessati per il tempo necessario
          al  conseguimento  delle  finalita'  per  le   quali   sono
          trattati, sottoposti a esame periodico per  verificarne  la
          persistente  necessita'  di  conservazione,  cancellati   o
          anonimizzati una volta decorso tale termine; 
                  f)  trattati  in  modo  da  garantire   un'adeguata
          sicurezza e protezione da  trattamenti  non  autorizzati  o
          illeciti e dalla perdita, dalla  distruzione  o  dal  danno
          accidentali,  mediante  l'adozione  di  misure  tecniche  e
          organizzative adeguate. 
              2. Il  trattamento  per  una  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui  i  dati
          sono  raccolti,  e'   consentito   se   il   titolare   del
          trattamento, anche se diverso da quello che ha  raccolto  i
          dati, e'  autorizzato  a  trattarli  per  detta  finalita',
          conformemente   al   diritto    dell'Unione    europea    o
          dell'ordinamento interno e se il trattamento e'  necessario
          e proporzionato a tale diversa finalita', conformemente  al
          diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno. 
              3. Il trattamento per le finalita' di cui  all'articolo
          1, comma 2, puo' comprendere l'archiviazione  nel  pubblico
          interesse, l'utilizzo scientifico,  storico  o  statistico,
          fatte salve  le  garanzie  adeguate  per  i  diritti  e  le
          liberta' degli interessati. 
              4. Il titolare  del  trattamento  e'  responsabile  del
          rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.» 
                «Art. 11 (Diritto di accesso dell'interessato). -  1.
          L'interessato ha il diritto di ottenere  dal  titolare  del
          trattamento conferma dell'esistenza di  un  trattamento  in
          corso di dati personali che lo riguardano e, in  tal  caso,
          l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: 
                  a)  le  finalita'  e  il   titolo   giuridico   del
          trattamento; 
                  b) le categorie di dati personali trattati; 
                  c) i destinatari o le categorie  di  destinatari  a
          cui i dati personali sono stati comunicati; 
                  d) il periodo di conservazione dei  dati  personali
          o, se non e' possibile,  i  criteri  per  determinare  tale
          periodo; 
                  e)  il  diritto  di  chiedere   al   titolare   del
          trattamento  la  rettifica  o  la  cancellazione  dei  dati
          personali  o  la  limitazione  del  trattamento  dei   dati
          personali che lo riguardano; 
                  f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i
          relativi dati di contatto; 
                  g) la comunicazione dei dati personali oggetto  del
          trattamento e di tutte le  informazioni  disponibili  sulla
          loro origine. 
              2. Nei  casi  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  il
          titolare  del  trattamento  informa  l'interessato,   senza
          ingiustificato ritardo e per iscritto, di  ogni  rifiuto  o
          limitazione dell'accesso e dei relativi motivi, nonche' del
          diritto  di  proporre  reclamo  dinanzi  al  Garante  o  di
          proporre ricorso giurisdizionale. 
              3. Il titolare del trattamento documenta  i  motivi  di
          fatto o di diritto su cui si basa la decisione  di  cui  al
          comma  2.  Tali  informazioni  sono  rese  disponibili   al
          Garante.» 
                «Art. 16 (Protezione dei dati fin dalla progettazione
          e  protezione  per  impostazione  predefinita).  -  1.   Il
          titolare del trattamento,  tenuto  conto  delle  cognizioni
          tecniche disponibili  e  dei  costi  di  attuazione,  della
          natura, dell'ambito di applicazione, del contesto  e  delle
          finalita' del trattamento, nonche' dei rischi per i diritti
          e le liberta' delle persone fisiche, mette in  atto  misure
          tecniche    e    organizzative    adeguate,    quale     la
          pseudonimizzazione, per garantire la protezione dei dati  e
          per tutelare i diritti degli  interessati,  in  conformita'
          alle norme del presente decreto. 
              2. Il titolare del trattamento  mette  in  atto  misure
          tecniche e organizzative adeguate per garantire  che  siano
          trattati,  per  impostazione  predefinita,  solo   i   dati
          personali  necessari  per  ogni  specifica  finalita'   del
          trattamento. Tale obbligo vale per la  quantita'  dei  dati
          personali raccolti, la portata del trattamento, il  periodo
          di conservazione e l'accessibilita'. In  particolare,  tali
          misure garantiscono che, per impostazione predefinita,  non
          siano  resi  accessibili  dati  personali   a   un   numero
          indefinito di  persone  fisiche  senza  l'intervento  della
          persona fisica.» 
                «Art. 18 (Responsabile del trattamento). - 1. Qualora
          un  trattamento  debba  essere  effettuato  per  conto  del
          titolare   del   trattamento,   quest'ultimo   ricorre    a
          responsabili  del  trattamento  che   garantiscono   misure
          tecniche  e  organizzative  adeguate   ad   assicurare   la
          protezione dei dati  personali  e  la  tutela  dei  diritti
          dell'interessato. 
              2. Il responsabile del trattamento non puo' ricorrere a
          un  altro  responsabile  senza  preventiva   autorizzazione
          scritta del titolare del trattamento. 
              3.  L'esecuzione  dei  trattamenti  da  parte   di   un
          responsabile  del  trattamento  e'   disciplinata   da   un
          contratto o da altro atto giuridico che prevede  l'oggetto,
          la durata, la natura e la  finalita'  del  trattamento,  il
          tipo di dati personali e le categorie di  interessati,  gli
          obblighi e i diritti del  titolare  del  trattamento.  Tale
          contratto o diverso atto giuridico  prevede  anche  che  il
          responsabile del trattamento: 
                a) agisca soltanto su  istruzione  del  titolare  del
          trattamento; 
                b)  garantisca  che   le   persone   autorizzate   al
          trattamento dei dati  personali  si  siano  impegnate  alla
          riservatezza  o  abbiano  un  adeguato  obbligo  legale  di
          riservatezza; 
                c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo
          adeguato  per  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni
          relative ai diritti dell'interessato; 
                d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o
          gli  restituisca  tutti  i  dati  personali  dopo  che   e'
          terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati
          e  cancelli  le  copie  esistenti,  salvo  che  il  diritto
          dell'Unione europea o la legge preveda la conservazione dei
          dati personali; 
                e) metta a disposizione del titolare del  trattamento
          tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
          delle condizioni di cui al presente articolo; 
                f) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e  3  nel
          caso di ricorso ad altro responsabile del trattamento. 
              4. Il contratto o il diverso atto di cui al comma 3  e'
          stipulato per iscritto, anche in formato elettronico. 
              5. Se un responsabile  del  trattamento  determina,  in
          violazione del presente decreto, le finalita' e i mezzi del
          trattamento, e' considerato titolare del trattamento.» 
                «Art. 23 (Valutazione d'impatto sulla protezione  dei
          dati).  -  1.  Se  il  trattamento,  per  l'uso  di   nuove
          tecnologie  e  per  la  sua   natura,   per   l'ambito   di
          applicazione, per il contesto e per le finalita',  presenta
          un rischio elevato  per  i  diritti  e  le  liberta'  delle
          persone fisiche, il  titolare  del  trattamento,  prima  di
          procedere al trattamento, effettua una valutazione del  suo
          impatto sulla protezione dei dati personali. 
              2. La valutazione  di  cui  al  comma  1  contiene  una
          descrizione  generale   dei   trattamenti   previsti,   una
          valutazione dei rischi per i diritti e  le  liberta'  degli
          interessati, le misure previste per affrontare tali rischi,
          le garanzie, le misure di  sicurezza  e  i  meccanismi  per
          garantire la protezione dei dati personali  e  il  rispetto
          delle norme del presente decreto.».