Art. 14 
 
                 Conservazione della documentazione 
                     inerente alle segnalazioni 
 
  1.  Le  segnalazioni,   interne   ed   esterne,   e   la   relativa
documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento
della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla
data  della  comunicazione  dell'esito  finale  della  procedura   di
segnalazione, nel rispetto degli  obblighi  di  riservatezza  di  cui
all'articolo 12 del presente decreto e  del  principio  di  cui  agli
articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679  e
3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. 
  2.  Se  per  la  segnalazione  si  utilizza  una  linea  telefonica
registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato,  la
segnalazione,  previo   consenso   della   persona   segnalante,   e'
documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un
dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto  oppure  mediante
trascrizione  integrale.  In  caso  di   trascrizione,   la   persona
segnalante puo' verificare, rettificare  o  confermare  il  contenuto
della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. 
  3. Se per la segnalazione si  utilizza  una  linea  telefonica  non
registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non  registrato
la  segnalazione  e'  documentata  per  iscritto  mediante  resoconto
dettagliato della conversazione a  cura  del  personale  addetto.  La
persona segnalante  puo'  verificare,  rettificare  e  confermare  il
contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. 
  4. Quando, su richiesta della persona segnalante,  la  segnalazione
e' effettuata oralmente nel corso di un  incontro  con  il  personale
addetto,  essa,  previo  consenso  della   persona   segnalante,   e'
documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un
dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto  oppure  mediante
verbale. In caso di verbale, la persona segnalante  puo'  verificare,
rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria
sottoscrizione. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per l'articolo 3 del citato  decreto  legislativo  18
          maggio 2018, n. 51, si vedano le note all'articolo  13  del
          presente decreto.