Art. 14 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni 1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. 2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante puo' verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. 3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. 4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione e' effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
Note all'art. 14: - Per l'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si vedano le note all'articolo 13 del presente decreto.