Art. 15 
 
                       Divulgazioni pubbliche 
 
  1. La persona segnalante che  effettua  una  divulgazione  pubblica
beneficia della protezione  prevista  dal  presente  decreto  se,  al
momento della  divulgazione  pubblica,  ricorre  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a)  la  persona  segnalante   ha   previamente   effettuato   una
segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una
segnalazione esterna, alle condizioni e  con  le  modalita'  previste
dagli articoli 4 e 7 e  non  e'  stato  dato  riscontro  nei  termini
previsti dagli articoli 5 e  8  in  merito  alle  misure  previste  o
adottate per dare seguito alle segnalazioni; 
    b) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese  per  il
pubblico interesse; 
    c) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
segnalazione esterna possa comportare  il  rischio  di  ritorsioni  o
possa  non  avere  efficace  seguito  in  ragione  delle   specifiche
circostanze del caso concreto, come  quelle  in  cui  possano  essere
occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato  timore  che
chi ha ricevuto la segnalazione possa  essere  colluso  con  l'autore
della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 
  2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la  professione  giornalistica,  con  riferimento  alla  fonte  della
notizia.