Art. 4 
 
                   Canali di segnalazione interna 
 
  1. I soggetti  del  settore  pubblico  e  i  soggetti  del  settore
privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni  sindacali  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano,
ai sensi del presente articolo, propri canali  di  segnalazione,  che
garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti  di  crittografia,
la  riservatezza  dell'identita'  della  persona  segnalante,   della
persona  coinvolta  e  della  persona   comunque   menzionata   nella
segnalazione,  nonche'  del  contenuto  della  segnalazione  e  della
relativa documentazione. I modelli di organizzazione e  di  gestione,
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al
presente decreto. 
  2. La gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona
o  a  un  ufficio  interno  autonomo   dedicato   e   con   personale
specificamente formato per la gestione del  canale  di  segnalazione,
ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso  autonomo  e  con
personale specificamente formato. 
  3. Le segnalazioni sono effettuate  in  forma  scritta,  anche  con
modalita'  informatiche,  oppure  in  forma  orale.  Le  segnalazioni
interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o
sistemi di messaggistica vocale ovvero, su  richiesta  della  persona
segnalante, mediante un incontro diretto  fissato  entro  un  termine
ragionevole. 
  4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere
il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I  soggetti
del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una  media
di  lavoratori  subordinati,  con  contratti  di   lavoro   a   tempo
indeterminato o determinato, non  superiore  a  duecentoquarantanove,
possono condividere il canale di segnalazione interna e  la  relativa
gestione. 
  5. I soggetti  del  settore  pubblico  cui  sia  fatto  obbligo  di
prevedere  la  figura  del  responsabile  della   prevenzione   della
corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo,  anche  nelle
ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale  di
segnalazione interna. 
  6. La segnalazione interna presentata ad  un  soggetto  diverso  da
quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro  sette  giorni
dal  suo  ricevimento,  al  soggetto  competente,  dando  contestuale
notizia della trasmissione alla persona segnalante. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
                «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: 
                «Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e  modelli  di
          organizzazione dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e'  stato
          commesso dalle persone indicate nell'articolo 5,  comma  1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che: 
                  a) l'organo dirigente ha adottato ed  efficacemente
          attuato, prima della  commissione  del  fatto,  modelli  di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi; 
                  b) il  compito  di  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato affidato a un organismo dell'ente dotato di  autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo; 
                  c) le persone  hanno  commesso  il  reato  eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
                  d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
          da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 
              2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
          rischio di commissione dei reati, i  modelli  di  cui  alla
          lettera a), del comma 1, devono  rispondere  alle  seguenti
          esigenze: 
              a) individuare le  attivita'  nel  cui  ambito  possono
          essere commessi reati; 
                b)   prevedere   specifici   protocolli   diretti   a
          programmare la formazione e  l'attuazione  delle  decisioni
          dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
                c) individuare modalita' di  gestione  delle  risorse
          finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
                d) prevedere obblighi di informazione  nei  confronti
          dell'organismo deputato  a  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli; 
                e)  introdurre  un  sistema  disciplinare  idoneo   a
          sanzionare il mancato rispetto delle  misure  indicate  nel
          modello. 
              2-bis. I modelli di cui alla lettera  a)  del  comma  1
          prevedono: 
                a) uno o  piu'  canali  che  consentano  ai  soggetti
          indicati nell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e  b),  di
          presentare,    a    tutela    dell'integrita'    dell'ente,
          segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti
          ai sensi del presente decreto  e  fondate  su  elementi  di
          fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di
          organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti  a
          conoscenza in ragione delle funzioni  svolte;  tali  canali
          garantiscono la riservatezza dell'identita' del  segnalante
          nelle attivita' di gestione della segnalazione; 
                b)  almeno  un  canale  alternativo  di  segnalazione
          idoneo  a  garantire,  con   modalita'   informatiche,   la
          riservatezza dell'identita' del segnalante; 
                c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori,
          diretti o  indiretti,  nei  confronti  del  segnalante  per
          motivi  collegati,  direttamente  o  indirettamente,   alla
          segnalazione; 
                d) nel sistema disciplinare  adottato  ai  sensi  del
          comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le
          misure di tutela del segnalante, nonche'  di  chi  effettua
          con  dolo  o  colpa  grave  segnalazioni  che  si  rivelano
          infondate. 
              2-ter.  L'adozione  di   misure   discriminatorie   nei
          confronti dei soggetti che effettuano  le  segnalazioni  di
          cui al comma 2-bis puo' essere  denunciata  all'Ispettorato
          nazionale  del  lavoro,  per  i  provvedimenti  di  propria
          competenza,    oltre    che    dal    segnalante,     anche
          dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 
              2-quater. Il licenziamento ritorsivo o  discriminatorio
          del soggetto segnalante e' nullo. Sono  altresi'  nulli  il
          mutamento di  mansioni  ai  sensi  dell'articolo  2103  del
          codice civile, nonche' qualsiasi altra misura  ritorsiva  o
          discriminatoria adottata nei confronti del  segnalante.  E'
          onere del datore di lavoro, in caso di controversie  legate
          all'irrogazione   di    sanzioni    disciplinari,    o    a
          demansionamenti,    licenziamenti,     trasferimenti,     o
          sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa
          avente  effetti  negativi,  diretti  o   indiretti,   sulle
          condizioni di lavoro, successivi alla  presentazione  della
          segnalazione, dimostrare che tali misure  sono  fondate  su
          ragioni estranee alla segnalazione stessa. 
              3. I modelli di organizzazione e  di  gestione  possono
          essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,
          sulla  base  di  codici  di  comportamento  redatti   dalle
          associazioni  rappresentative  degli  enti,  comunicati  al
          Ministero della giustizia che, di concerto con i  Ministeri
          competenti,   puo'   formulare,   entro   trenta    giorni,
          osservazioni sulla idoneita'  dei  modelli  a  prevenire  i
          reati. 
              4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati
          nella lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere  svolti
          direttamente dall'organo dirigente. 
              4-bis.  Nelle  societa'   di   capitali   il   collegio
          sindacale, il consiglio di sorveglianza e il  comitato  per
          il controllo della gestione possono  svolgere  le  funzioni
          dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
              5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che
          l'ente  ha  tratto  dal  reato,  anche  nella   forma   per
          equivalente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis). 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              8. - 83. (Omissis).».