Art. 5 
 
                         Gestione del canale 
                       di segnalazione interna 
 
  1. Nell'ambito della gestione del canale di  segnalazione  interna,
la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno,  ai  quali
e' affidata la gestione del canale di segnalazione  interna  svolgono
le seguenti attivita': 
    a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della
segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; 
    b) mantengono le  interlocuzioni  con  la  persona  segnalante  e
possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; 
    c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; 
    d) forniscono riscontro alla segnalazione entro  tre  mesi  dalla
data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso,  entro
tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di   sette   giorni   dalla
presentazione della segnalazione; 
    e) mettono a disposizione informazioni chiare sul  canale,  sulle
procedure e sui presupposti per effettuare le  segnalazioni  interne,
nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per  effettuare
le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese
facilmente visibili nei luoghi di lavoro,  nonche'  accessibili  alle
persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono  un
rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi  3
o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i  soggetti  del  settore
pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla
presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.