Art. 6 
 
                   Condizioni per l'effettuazione 
                     della segnalazione esterna 
 
  1. La persona segnalante puo' effettuare una  segnalazione  esterna
se, al momento della sua presentazione, ricorre  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) non e' prevista,  nell'ambito  del  suo  contesto  lavorativo,
l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna  ovvero
questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o,  anche  se  attivato,
non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4; 
    b) la persona segnalante  ha  gia'  effettuato  una  segnalazione
interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; 
    c) la persona segnalante ha fondati motivi di  ritenere  che,  se
effettuasse una segnalazione interna, alla stessa  non  sarebbe  dato
efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa  determinare
il rischio di ritorsione; 
    d) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la
violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese  per  il
pubblico interesse.