Art. 7 
 
                   Canali di segnalazione esterna 
 
  1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale  di
segnalazione esterna che  garantisca,  anche  tramite  il  ricorso  a
strumenti  di  crittografia,  la  riservatezza  dell'identita'  della
persona  segnalante,  della  persona  coinvolta   e   della   persona
menzionata  nella   segnalazione,   nonche'   del   contenuto   della
segnalazione e della relativa documentazione. La stessa  riservatezza
viene  garantita  anche  quando  la  segnalazione  viene   effettuata
attraverso canali diversi da quelli  indicati  nel  primo  periodo  o
perviene a personale diverso da quello addetto al  trattamento  delle
segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo. 
  2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite
la piattaforma informatica oppure in  forma  orale  attraverso  linee
telefoniche o sistemi di messaggistica vocale  ovvero,  su  richiesta
della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato  entro
un termine ragionevole. 
  3. La  segnalazione  esterna  presentata  ad  un  soggetto  diverso
dall'ANAC e' trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla  data
del suo ricevimento, dando  contestuale  notizia  della  trasmissione
alla persona segnalante.