Art. 8 
 
                     Attivita' svolte dall'ANAC 
 
  1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la  gestione
del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le  seguenti
attivita': 
    a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni  sull'uso
del canale di segnalazione  esterna  e  del  canale  di  segnalazione
interna, nonche' sulle misure di protezione di cui al capo III; 
    b) dare avviso alla  persona  segnalante  del  ricevimento  della
segnalazione  esterna  entro  sette  giorni  dalla   data   del   suo
ricevimento,  salvo  esplicita  richiesta  contraria  della   persona
segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC  ritenga  che  l'avviso
pregiudicherebbe  la  protezione  della  riservatezza  dell'identita'
della persona segnalante; 
    c) mantenere  le  interlocuzioni  con  la  persona  segnalante  e
richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; 
    d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; 
    e)  svolgere  l'istruttoria  necessaria  a  dare   seguito   alla
segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti; 
    f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre  mesi  o,  se
ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei  mesi  dalla  data  di
avviso di ricevimento della segnalazione esterna o,  in  mancanza  di
detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento; 
    g) comunicare alla persona segnalante l'esito  finale,  che  puo'
consistere  anche  nell'archiviazione  o  nella   trasmissione   alle
autorita' competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o  in
una sanzione amministrativa. 
  2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle  segnalazioni  aventi  ad
oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria
competenza alla competente autorita'  amministrativa  o  giudiziaria,
ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli  organismi  dell'Unione
europea,  e  da'   contestuale   avviso   alla   persona   segnalante
dell'avvenuto rinvio. L'autorita'  amministrativa  competente  svolge
l'attivita' di cui al comma  1,  lettere  c),  d),  e),  f)  e  g)  e
garantisce, anche tramite ricorso a  strumenti  di  crittografia,  la
riservatezza dell'identita' della persona segnalante,  della  persona
coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche'  del
contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. 
  3.  L'ANAC  trasmette  annualmente  alla  Commissione  europea   le
seguenti informazioni: 
    a) il numero di segnalazioni esterne ricevute; 
    b) il numero e i tipi di procedimenti  avviati  a  seguito  delle
segnalazioni esterne ricevute e relativo esito; 
    c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle  violazioni
oggetto di segnalazione esterna, nonche'  gli  importi  recuperati  a
seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b). 
  4. In caso  di  significativo  afflusso  di  segnalazioni  esterne,
l'ANAC puo' trattare in via prioritaria le segnalazioni  esterne  che
hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una  grave
lesione dell'interesse pubblico ovvero  la  lesione  di  principi  di
rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea. 
  5. L'ANAC puo' non dare seguito  alle  segnalazioni  che  riportano
violazioni di lieve entita' e procedere alla loro archiviazione.