Art. 8 Attivita' svolte dall'ANAC 1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attivita': a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonche' sulle misure di protezione di cui al capo III; b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identita' della persona segnalante; c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti; f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento; g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che puo' consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorita' competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa. 2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorita' amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e da' contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorita' amministrativa competente svolge l'attivita' di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. 3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni: a) il numero di segnalazioni esterne ricevute; b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito; c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonche' gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b). 4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC puo' trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea. 5. L'ANAC puo' non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entita' e procedere alla loro archiviazione.