Art. 9 
 
                       Informazioni pubblicate 
                  sul sito istituzionale dell'ANAC 
 
  1. L'ANAC pubblica  sul  proprio  sito  internet,  in  una  sezione
dedicata,  facilmente  identificabile  ed  accessibile,  le  seguenti
informazioni: 
    a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III; 
    b) i  propri  contatti,  quali,  in  particolare,  il  numero  di
telefono, indicando se  le  conversazioni  telefoniche  sono  o  meno
registrate, il recapito postale e l'indirizzo di  posta  elettronica,
ordinaria e certificata; 
    c) le istruzioni sull'uso del canale di  segnalazione  esterna  e
dei canali di segnalazione interna; 
    d) l'illustrazione del regime di  riservatezza  applicabile  alle
segnalazioni  esterne  e  alle  segnalazioni  interne  previsto   dal
presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27   aprile   2016,
dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  51,  e
dall'articolo  15  del  regolamento  (UE)  2018/1725  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018; 
    e)  le  modalita'  con  le  quali  puo'  chiedere  alla   persona
segnalante di fornire integrazioni, i  termini  di  scadenza  per  il
riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro  e
di seguito che l'ANAC puo' dare ad una segnalazione esterna; 
    f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con  l'ANAC,  nonche'  i
loro contatti. 
 
          Note all'art. 9: 
                
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 23 ottobre 2018,  sulla  tutela  delle
          persone  fisiche  in  relazione  al  trattamento  dei  dati
          personali da parte delle istituzioni, degli organi e  degli
          organismi dell'Unione e sulla libera circolazione  di  tali
          dati, e che abroga il regolamento  (CE)  n.  45/2001  e  la
          decisione n. 1247/2002/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E.  21
          novembre 2018, n. L 295. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  (Attuazione   della
          direttiva  (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativa  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali da parte delle autorita'  competenti  a  fini  di
          prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di
          reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera
          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro
          2008/977/GAI del Consiglio): 
                «Art. 10 (Informazioni da rendere  disponibili  o  da
          fornire all'interessato). - 1. Il titolare del  trattamento
          mette a disposizione dell'interessato,  anche  sul  proprio
          sito internet, le seguenti informazioni: 
                  a) l'identita' e i dati di  contatto  del  titolare
          del trattamento; 
                  b)  i  dati  di  contatto  del  responsabile  della
          protezione dei dati, se previsto; 
                  c) le finalita' del trattamento cui sono  destinati
          i dati personali; 
                  d) la sussistenza del diritto di  proporre  reclamo
          al Garante e i relativi dati di contatto; 
                  e)  la  sussistenza  del  diritto  di  chiedere  al
          titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o
          la cancellazione dei dati personali e  la  limitazione  del
          trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
              2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,  il
          titolare del trattamento, quando previsto  da  disposizioni
          di legge o  di  regolamento,  fornisce  all'interessato  le
          seguenti ulteriori informazioni,  funzionali  all'esercizio
          dei propri diritti: 
                a) il titolo giuridico del trattamento; 
                b) il periodo di conservazione dei dati personali  o,
          se  non  e'  possibile,  i  criteri  per  determinare  tale
          periodo; 
                c) le categorie di destinatari  dei  dati  personali,
          anche  in  Paesi  terzi  o   in   seno   a   organizzazioni
          internazionali; 
                d)   le   ulteriori   informazioni   ritenute   utili
          all'esercizio dei diritti, in particolare nel caso in cui i
          dati   personali   siano   stati   raccolti    all'insaputa
          dell'interessato.».