Art. 3
Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione
dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilita'
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali
e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e
del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a
promuoverne la dignita' e l'autonomia, l'inclusione sociale,
l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilita', anche con
riferimento alla condizione di disabilita'.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2,
il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:
a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la
promozione dell'autonomia delle persone anziane:
1) promozione della salute e della cultura della prevenzione
lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne
informative e iniziative da svolgere in ambito scolastico e nei
luoghi di lavoro;
2) promozione di programmi e di percorsi integrati volti a
contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale
e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone
anziane;
3) promozione di interventi di sanita' preventiva presso il
domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle
farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi
sociosanitari, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui
alla presente legge;
4) promozione dell'impegno delle persone anziane in attivita'
di utilita' sociale e di volontariato, nonche' in attivita' di
sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di eta', svolte
nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie;
5) promozione di azioni volte a facilitare l'esercizio
dell'autonomia e della mobilita' nei contesti urbani ed extraurbani,
anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono
l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di
socializzazione e di incontro;
6) promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione
urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti
di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata
progettazione, di nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione
solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di
coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in
condizioni svantaggiate (cohousing intergenerazionale), da
realizzare, secondo criteri di mobilita' e accessibilita'
sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia,
gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai
volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e
sociosanitari integrativi;
7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria
vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni,
promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche
abilitanti all'uso di nuove tecnologie idonee a favorire la
conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone
anziane;
8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in eta'
avanzata e mantenere una buona qualita' di vita, individuazione,
promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il
mantenimento delle capacita' fisiche, intellettive, lavorative e
sociali, mediante l'attivita' sportiva e la relazione con animali di
affezione;
9) promozione di programmi e percorsi volti a favorire il
turismo del benessere e il turismo lento come attivita' che agevolano
la ricerca di tranquillita' fisiologica e mentale per il
raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere
psico-fisico, mentale e sociale, come obiettivo ulteriore rispetto a
quello della cura delle malattie ovvero delle infermita';
b) con riguardo agli interventi per la solidarieta' e la coesione
tra le generazioni:
1) sostegno delle esperienze di solidarieta' e di promozione
culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la
trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;
2) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti alla
coesione tra le generazioni a favore della collettivita' e delle
comunita' territoriali, attraverso la partecipazione e con il
supporto del servizio civile universale;
3) promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni
lontane, valorizzando:
3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in
ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o
semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del curriculum dello
studente anche ai fini del riconoscimento di crediti scolastici;
3.2) per gli studenti universitari, le attivita' svolte in
convenzione tra le universita' e le strutture residenziali o
semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di
crediti formativi universitari;
c) con riguardo agli interventi per la prevenzione della
fragilita', in coerenza con la disciplina prevista in materia da
altri strumenti di regolamentazione:
1) offerta progressiva della possibilita', per la persona
anziana affetta da una o piu' patologie croniche suscettibili di
aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di
perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione
multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue
capacita' e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e
sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di equipe
multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di
medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni
e degli ATS, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla
presente legge;
2) all'esito della valutazione, svolgimento presso il PUA
dell'attivita' di screening per l'individuazione dei fabbisogni di
assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto
informativo ai fini dell'accesso al continuum di servizi e alle reti
di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata
socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.