Art. 3 
 
Delega al Governo in materia  di  invecchiamento  attivo,  promozione
  dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilita' 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  per  le  riforme  istituzionali  e   la   semplificazione
normativa, per le disabilita', per la famiglia,  la  natalita'  e  le
pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari  europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari  regionali
e le autonomie, dell'universita' e della ricerca,  dell'istruzione  e
del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'
decreti legislativi finalizzati a definire la  persona  anziana  e  a
promuoverne  la  dignita'  e   l'autonomia,   l'inclusione   sociale,
l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilita', anche  con
riferimento alla condizione di disabilita'. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  oltre  che  ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2,
il Governo si  attiene  ai  seguenti  ulteriori  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e  la
promozione dell'autonomia delle persone anziane: 
      1) promozione della salute e della  cultura  della  prevenzione
lungo  tutto  il  corso  della  vita  attraverso  apposite   campagne
informative e iniziative da  svolgere  in  ambito  scolastico  e  nei
luoghi di lavoro; 
      2) promozione di programmi e  di  percorsi  integrati  volti  a
contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione  sociale
e civile, la  deprivazione  relazionale  e  affettiva  delle  persone
anziane; 
      3) promozione di interventi di  sanita'  preventiva  presso  il
domicilio delle persone  anziane,  anche  attraverso  la  rete  delle
farmacie territoriali in  sinergia  con  gli  erogatori  dei  servizi
sociosanitari, nei limiti delle  compatibilita'  finanziarie  di  cui
alla presente legge; 
      4) promozione dell'impegno delle persone anziane  in  attivita'
di utilita' sociale  e  di  volontariato,  nonche'  in  attivita'  di
sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre  fasce  di  eta',  svolte
nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie; 
      5)  promozione  di  azioni  volte  a   facilitare   l'esercizio
dell'autonomia e della mobilita' nei contesti urbani ed  extraurbani,
anche  mediante  il  superamento  degli  ostacoli   che   impediscono
l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni  di
socializzazione e di incontro; 
      6) promozione, anche  attraverso  meccanismi  di  rigenerazione
urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base  di  atti
di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata
progettazione, di nuove forme di  domiciliarita'  e  di  coabitazione
solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing)  e  di
coabitazione intergenerazionale, in  particolare  con  i  giovani  in
condizioni   svantaggiate    (cohousing    intergenerazionale),    da
realizzare,   secondo   criteri   di   mobilita'   e   accessibilita'
sostenibili, nell'ambito di  case,  case-famiglia,  gruppi  famiglia,
gruppi appartamento e condomini solidali,  aperti  ai  familiari,  ai
volontari e ai prestatori esterni  di  servizi  sanitari,  sociali  e
sociosanitari integrativi; 
      7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria
vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle  informazioni,
promozione di  azioni  di  alfabetizzazione  informatica  e  pratiche
abilitanti  all'uso  di  nuove  tecnologie  idonee  a   favorire   la
conoscenza  e  la  partecipazione  civile  e  sociale  delle  persone
anziane; 
      8) al fine di  preservare  l'indipendenza  funzionale  in  eta'
avanzata e mantenere una  buona  qualita'  di  vita,  individuazione,
promozione  e  attuazione  di  percorsi  e  di  iniziative   per   il
mantenimento delle  capacita'  fisiche,  intellettive,  lavorative  e
sociali, mediante l'attivita' sportiva e la relazione con animali  di
affezione; 
      9) promozione di programmi  e  percorsi  volti  a  favorire  il
turismo del benessere e il turismo lento come attivita' che agevolano
la  ricerca  di  tranquillita'   fisiologica   e   mentale   per   il
raggiungimento  e  il  mantenimento  di  uno   stato   di   benessere
psico-fisico, mentale e sociale, come obiettivo ulteriore rispetto  a
quello della cura delle malattie ovvero delle infermita'; 
    b) con riguardo agli interventi per la solidarieta' e la coesione
tra le generazioni: 
      1) sostegno delle esperienze di solidarieta'  e  di  promozione
culturale intergenerazionali tese a valorizzare la  conoscenza  e  la
trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; 
      2) promozione di programmi di cittadinanza  attiva  volti  alla
coesione tra le generazioni a  favore  della  collettivita'  e  delle
comunita'  territoriali,  attraverso  la  partecipazione  e  con   il
supporto del servizio civile universale; 
      3) promozione dell'incontro e della relazione  fra  generazioni
lontane, valorizzando: 
        3.1) per gli studenti  delle  scuole  secondarie  di  secondo
grado, le  esperienze  significative  di  volontariato,  maturate  in
ambito  extrascolastico  sia  presso  le  strutture  residenziali   o
semiresidenziali sia a domicilio, all'interno  del  curriculum  dello
studente anche ai fini del riconoscimento di crediti scolastici; 
        3.2) per gli studenti universitari, le  attivita'  svolte  in
convenzione  tra  le  universita'  e  le  strutture  residenziali   o
semiresidenziali o a domicilio anche ai fini  del  riconoscimento  di
crediti formativi universitari; 
    c)  con  riguardo  agli  interventi  per  la  prevenzione   della
fragilita', in coerenza con la  disciplina  prevista  in  materia  da
altri strumenti di regolamentazione: 
      1) offerta  progressiva  della  possibilita',  per  la  persona
anziana affetta da una o  piu'  patologie  croniche  suscettibili  di
aggravarsi con l'invecchiamento  e  che  determinino  il  rischio  di
perdita   dell'autonomia,   di    accedere    a    una    valutazione
multidimensionale, incentrata su linee  guida  nazionali,  delle  sue
capacita' e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e
sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di  equipe
multidisciplinari,  sulla  base  della  segnalazione  dei  medici  di
medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni
e degli ATS, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui  alla
presente legge; 
      2) all'esito  della  valutazione,  svolgimento  presso  il  PUA
dell'attivita' di screening per l'individuazione  dei  fabbisogni  di
assistenza della persona e per i necessari  orientamento  e  supporto
informativo ai fini dell'accesso al continuum di servizi e alle  reti
di  inclusione  sociale  previsti  dalla   programmazione   integrata
socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.