Art. 4
Delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali
e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e
del merito e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e
rendere piu' efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche
attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili,
nonche' finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni,
in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2,
il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:
a) adozione di una definizione di popolazione anziana non
autosufficiente che tenga conto dell'eta' anagrafica, delle
condizioni di fragilita', nonche' dell'eventuale condizione di
disabilita' pregressa, tenuto anche conto delle indicazioni
dell'International Classification of Functioning Disability and
Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' e degli
ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei
servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana
non autosufficiente (SNAA), come modalita' organizzativa permanente
per il governo unitario e la realizzazione congiunta, in base ai
principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato,
regioni e comuni e nel rispetto delle relative competenze, di tutte
le misure a titolarita' pubblica dedicate all'assistenza degli
anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e comuni, che
mantengono le titolarita' esistenti;
c) previsione che lo SNAA programmi in modo integrato i servizi,
gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali
rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto
degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione
attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il
concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e
competenze:
1) a livello centrale, il CIPA;
2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i
comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;
3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;
d) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i
LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227,
nonche' con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
e) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei
LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei
risultati nonche' di un correlato sistema sanzionatorio e di
interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di
monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56;
f) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di
competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e
sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a
livello regionale e locale, tenuto conto delle indicazioni fornite da
enti e societa' che valorizzano la collaborazione e l'integrazione
delle figure professionali in rete;
g) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle
disposizioni regionali concernenti l'articolazione delle aree
territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai
fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti
territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che
questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti
locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio
stesso di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione,
erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi
sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero
regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che
costituiscono l'ATS nonche' per la gestione professionale di servizi
integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;
h) ferme restando le prerogative e le attribuzioni delle
amministrazioni competenti, promozione dell'integrazione funzionale
tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva
integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi
per la non autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1,
comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
i) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi
sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA,
collocati presso le Case della comunita', orientati ad assicurare
alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il
supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello
SNAA e lo svolgimento delle attivita' di screening per
l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche attraverso la
rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei
servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di
cui alla presente legge, e in raccordo con quanto previsto nel
regolamento recante la definizione dei modelli e degli standard per
lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario
nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma
1, del PNRR;
l) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento
e valutazione della condizione di persona anziana non
autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la
riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la
riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli
oneri amministrativi, mediante:
1) la previsione di una valutazione multidimensionale
unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei
basati su linee guida validate a livello nazionale, finalizzata
all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale,
sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo
familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle
prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi
informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore
erogatori dei servizi, destinata a sostituire le procedure di
accertamento dell'invalidita' civile e delle condizioni per l'accesso
ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio
1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n.
227;
2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le previsioni
dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da
parte delle unita' di valutazione multidimensionali (UVM) ivi
operanti, della valutazione finalizzata a definire il PAI, redatto
tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito
della valutazione multidimensionale unificata di cui al numero 1),
con la partecipazione della persona destinataria, dei caregiver
familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno
o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la
rappresenta, degli enti del Terzo settore;
3) la previsione del «Budget di cura e assistenza» quale
strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle
prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse
complessivamente attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo
progetto;
m) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio
delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle
persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS;
n) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare,
integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata
(ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il
coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei
limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse,
finalizzata, con un approccio di efficientamento e di maggior
efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a
legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza
sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato
sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale,
orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i
termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione
integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:
1) l'unitarieta' delle risposte alla domanda di assistenza e
cura, attraverso l'integrazione dei servizi erogati dalle aziende
sanitarie locali e dai comuni;
2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni
sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni
dell'anziano, anche con riferimento alle necessita' dei pazienti
cronici e complessi;
3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura di durata e
intensita' adeguate, come determinate sulla base dei bisogni e delle
capacita' della persona anziana non autosufficiente;
4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle
terapie erogati a domicilio, anche attraverso strumenti di
telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati
accreditati e a contratto, anche del Terzo settore, che possano
garantire la gestione e il coordinamento delle attivita' individuate
nell'ambito del PAI;
5) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, nei limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
o) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla
legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017, previsione:
1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per
tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie
ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie
o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo
della vita;
2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative
in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali
il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e i
servizi residenziali;
3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa
delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n.
219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il
soggetto anziano non autosufficiente e l'equipe di cura, mediante il
quale il soggetto interessato, anche tramite suo fiduciario o chi lo
rappresenta legalmente, esprime la propria autodeterminazione
rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere
sottoposto;
p) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione
dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte
diversificate in base ai profili individuali, attivita' di socialita'
e di arricchimento della vita, anche con il sostegno del servizio
civile universale;
q) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure
idonee a perseguire adeguati livelli di intensita' assistenziale,
anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale,
nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali, in funzione della
numerosita' degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze,
nonche' della qualita' degli ambienti di vita, con strutture con
ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali
relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e
la continuita' relazionale delle persone anziane residenti;
r) previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
secondo il principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della
Costituzione, aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di
autorizzazione e di accreditamento, strutturale, organizzativo e di
congruita' del personale cui applicare i trattamenti economici e
normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilita'
finanziarie di cui alla presente legge, dei soggetti erogatori
pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile
universale, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e
centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari,
tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e
alla garanzia della sicurezza degli utenti, e per l'erogazione di
terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare in linea
con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto
dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte
le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento
con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 8-quater,
8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, in termini
di qualita', sicurezza e appropriatezza;
s) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita
delle persone con pregresse condizioni di disabilita' che entrano
nell'eta' anziana, riconoscimento del diritto:
1) ad accedere a servizi e attivita' specifici per la loro
pregressa condizione di disabilita', con espresso divieto di
dimissione o di esclusione dai servizi pregressi a seguito
dell'ingresso nell'eta' anziana, senza soluzione di continuita';
2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle
prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e le
persone anziane non autosufficienti, senza necessita' di richiedere
l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non
autosufficienza e, se gia' esistente, della valutazione
multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il
progetto individuale previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.
Note all'art. 4:
- La Carta sociale europea del 12 dicembre 2007,
recante «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea» e' pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2007,
n. C 303.
- Per l'art. 2, comma 2, lett. h) della legge 22
dicembre 2021, n. 227 si veda nelle note all'art. 1.
- Per l'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, recante: «Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1999, n. 133», pubblicato nella Gazz. Uff. 15
marzo 2000, n. 62.
«Art. 9 (Procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria). - 1. Al fine di consentire la tempestiva
attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonche'
di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle
compatibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
definisce con uno o piu' decreti, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione
degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1
comprende:
a) un insieme minimo di indicatori e parametri di
riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del
monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' dei vincoli
di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) le regole e le convenzioni per la rilevazione,
la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei
dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di
cui alla lettera a);
c) le procedure per la pubblicizzazione periodica
dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e per
l'individuazione delle regioni che non rispettano o non
convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche
prevedendo limiti di accettabilita' entro intervalli di
oscillazione dei valori di riferimento.
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di
correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al presente articolo e per la
individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche
attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi
dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da
parte della regione, delle misure di garanzia fissate a
norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro
della sanita', con le procedure e le garanzie di cui
all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone
la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e
delle compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per
cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario
nazionale e la loro contestuale sostituzione con
trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del
sistema di garanzie.
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori
della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli
oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna
secondo il rispettivo regime, in modo da rendere
trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
finanziari delle determinazioni medesime sui diversi
livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori
oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
da disposizioni legislative assunte a livello nazionale,
siano correlati ad un corrispondente adeguamento della
quota di compartecipazione regionale all'IVA.»
- Per l'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre
2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1.
- Per l'articolo 1, comma, 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante:
«Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili
totalmente inabili», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14
febbraio 1980, n. 44.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 22 dicembre 2021,
n. 227, recante: «Delega al Governo in materia di
disabilita'», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021,
n. 309:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi della delega).
- 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale
e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti,
anche di recepimento e attuazione della normativa europea,
apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire
e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo e a individuare
espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di "disabilita'"
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' , anche integrando la legge 5 febbraio
1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti
per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e
da quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di «profilo di
funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di "accomodamento ragionevole",
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita'
e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle
indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la
valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti
procedurali e organizzativi in modo da assicurare
tempestivita', efficienza, trasparenza e tutela della
persona con disabilita', razionalizzazione e unificazione
in un'unica procedura del processo valutativo di base ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti afferenti all'invalidita' civile ai sensi
della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita' civile ai
sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3
aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni
propedeutiche all'individuazione degli alunni con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c),
numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione
di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle
valutazioni utili alla definizione del concetto di non
autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso
dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni
fiscali, tributarie e relative alla mobilita' nonche' di
ogni altro accertamento dell'invalidita' previsto dalla
normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla
definizione di disabilita' e in coerenza con le
classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento
dell'invalidita' previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente
sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni
rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati
gia' esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato sia indicato
l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili
anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei
supporti informali, volte a dare attuazione al progetto
medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o
in parte, possa essere autogestito, con obbligo di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto
stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
figure professionali aventi il compito di curare la
realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e
assicurare il confronto con la persona con disabilita' e
con i suoi referenti familiari, ferma restandola facolta'
di autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', anche mediante l'attuazione
coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e
attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi
pubblici in materia di inclusione e accessibilita', fermi
restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione
possa essere individuata una figura dirigenziale preposta
alla programmazione strategica della piena accessibilita',
fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle
persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
attivita' e organizzazione previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative alla formazione della sezione
del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta
allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di
produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli
specificamente volti a rendere effettive l'inclusione
sociale e le possibilita' di accesso delle persone con
disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' possano
presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, relativamente ai profili che riguardano le
possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle
persone con disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi
derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
parte delle persone con disabilita' sia inserito tra gli
obiettivi da valutare ai fini della performance del
personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di
lavoro pubblici, di un responsabile del processo di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di
lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei
pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i
livelli di qualita' del servizio erogato che assicurino
alle persone con disabilita' l'effettiva accessibilita'
delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla
mancata attuazione o alla violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
la possibilita' di accesso delle persone con disabilita'
oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante
nazionale delle disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle
disabilita', quale organo di natura indipendente e
collegiale, competente per la tutela e la promozione dei
diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti
e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone
le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con
disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni dei
propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e
richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di
pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle
amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati
sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a
specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti,
sollecitando o proponendo interventi, misure o
accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita'
riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei
diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne
di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni
positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con le amministrazioni competenti per
materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita';
g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per
le politiche in favore delle persone con disabilita',
ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura
organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle
nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al
supporto dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita';
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.»
- Per l'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre
2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 15 marzo 2010, n. 38, recante: «Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010,
n. 65.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 gennaio 2017 recante: «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
- Si riporta l'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017,
n. 219, recante: «Norme in materia di consenso informato e
di disposizioni anticipate di trattamento», pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2018, n. 12:
«Art. 5 (Pianificazione condivisa delle cure). - 1.
Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo
1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una
patologia cronica e invalidante o caratterizzata da
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, puo' essere
realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il
paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe
sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente
venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il
proprio consenso o in una condizione di incapacita'.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi
familiari o la parte dell'unione civile o il convivente
ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente
informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in
particolare sul possibile evolversi della patologia in
atto, su quanto il paziente puo' realisticamente attendersi
in termini di qualita' della vita, sulle possibilita'
cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a
quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri
intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale
indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione
di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma
scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del
paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione
o dispositivi che consentano alla persona con disabilita'
di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle
cure puo' essere aggiornata al progressivo evolversi della
malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del
medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente
disciplinati dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 4».
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta l'articolo 118 della Costituzione:
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarieta'».
- Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazz. Uff. 24
giugno 2015, n. 144, S.O.
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria».
- Si riporta l'articolo 15 della legge 5 agosto 2022,
n. 118 recante: «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021», pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto
2022, n. 188:
«Art. 15 (Revisione e trasparenza dell'accreditamento
e del convenzionamento delle strutture private nonche'
monitoraggio e valutazione degli erogatori privati
convenzionati). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-quater, il comma 7 e' sostituito
dal seguente:
"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da
parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita'
in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131";
b) all'articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7";
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma
1" sono inserite le seguenti: "e con le modalita' di cui al
comma 1-bis" e le parole: ", anche attraverso valutazioni
comparative della qualita' dei costi," sono soppresse;
c) all'articolo 8-octies, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il
mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del
fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e
delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli
obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies";
d) all'articolo 9:
1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
"c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e
secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario
nazionale;
c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che
non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non
siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
2) al comma 9, le parole: "il cui funzionamento
e' disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "con finalita' di studio e
ricerca sul complesso delle attivita' delle forme di
assistenza complementare e sulle relative modalita' di
funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento
sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della
salute";
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre
assegnata la funzione di monitoraggio delle attivita'
svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e dalle societa'
di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali,
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto
interessato invia periodicamente al Ministero della salute
i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei
propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari
delle prestazioni nonche' ai volumi e alle tipologie di
prestazioni complessivamente erogate, distinte tra
prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere
socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre
tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del
Ministro della salute".
2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono altresi' tenuti a pubblicare nel proprio
sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati
sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi
erogati e sull'attivita' medica svolta".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente».
- Si riportano gli articoli 8-quater, 8- quinquies e
8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai
professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
strutture private non lucrative di cui all'articolo 1,
comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei
servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di
controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita'
delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini
e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'
l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei
servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la
diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli
indicatori relativi all'attivita' svolta ed ai suoi
risultati finali dalle strutture e dalle funzioni
accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale
minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte
di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore
al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al
comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie
locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.
Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita'
relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della
remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
1-bis I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le
strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque
garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
sensi della lettera d), prevedendo che in caso di
incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari
regionali per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume
massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b),
si intende rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta
salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel
rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono
individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuate, nel rispetto delle
indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione e della disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili,
nonche' le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.
Art. 8-octies (Controlli). - 1. La regione e le
aziende unita' sanitarie locali attivano un sistema di
monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti
interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla
appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi
entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei
programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura
rappresentano elemento di verifica per la conferma degli
incarichi al direttore generale, ai direttori di
dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti
responsabili di struttura complessa, nonche' per la
corresponsione degli incentivi di risultato al personale
con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende
interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo
8-quinquies, i principi in base ai quali la regione
assicura la funzione di controllo esterno sulla
appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata
dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta
giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di
controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali
contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture
accreditate interessate agli accordi e le modalita' per la
verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del
comportamento delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e
l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della
documentazione clinica e alle attivita' di controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3 individua altresi' i criteri per la verifica di:
a) validita' della documentazione amministrativa
attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua
rispondenza alle attivita' effettivamente svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle
prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare
riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti
ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di
erogazione della assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il
gradimento degli utilizzatori dei servizi.
4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato
adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo
sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e
delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli
obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies».