Art. 5
Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilita'
economica e la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a
lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non
autosufficienti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la
natalita' e le pari opportunita', per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le
autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del
merito e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilita' economica e
la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per
le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2,
il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:
a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle
prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non
autosufficienti, prevedere:
1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per
le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per
essa, prevedendo altresi' la specifica disciplina per la
reversibilita' dell'opzione, di una prestazione universale graduata
secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del
soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di
servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle
indennita' e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione,
quando fruita, assorbe l'indennita' di accompagnamento, di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori
prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
2) al fine di promuovere il miglioramento, anche in via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non
autosufficienti su tutto il territorio nazionale, la ricognizione e
il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante
la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a
sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al
domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e
promuovere l'occupazione di qualita' nel settore dei servizi
socio-assistenziali;
b) definire le modalita' di formazione del personale addetto al
supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:
1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento
delle attivita' professionali prestate nell'ambito della cura e
dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i
servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali
integrati e nei centri residenziali;
2) definizione degli standard formativi degli assistenti
familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone
anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione
professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per
l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida
nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze
degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per
l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze
pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento
presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla
disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente piu'
rappresentativa. Alle attivita' di cui al presente numero le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
3) identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di
personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali
relativi alle professioni e ai professionisti afferenti al modello di
salute bio-psicosociale occupati presso le organizzazioni pubbliche e
private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge;
c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato
miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver
familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, prevedere:
1) la ricognizione e la ridefinizione della normativa di
settore;
2) la promozione di interventi diretti alla certificazione
delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza
maturata;
3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver
familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e
sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 18, recante: «Indennita' di accompagnamento agli
invalidi civili totalmente inabili», pubblicata nella Gazz.
Uff. 14 febbraio 1980, n. 44.
«Art. 1. - Ai mutilati ed invalidi civili totalmente
inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli
articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui
confronti le apposite commissioni sanitarie, previste
dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano
accertato che si trovano nell'impossibilita' di deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, abbisognano di un'assistenza continua, e' concessa
un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo
titolo della minorazione, a totale carico dello Stato,
dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1°
gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio
1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio
1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento
sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di
guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915.
La medesima indennita' e' concessa agli invalidi
civili minori di diciotto anni che si trovano nelle
condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle indennita' di
cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi
ricoverati gratuitamente in istituto».
- Per l'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1.