Art. 10 
 
  Disposizioni in materia  di  appalto,  di  reinternalizzazione  dei
servizi sanitari e di equita' retributiva a  parita'  di  prestazioni
lavorative, nonche' di avvio di procedure selettive comprensive della
valorizzazione dell'attivita' lavorativa gia' svolta 
 
  1. Le aziende e gli enti del Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN),
per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del  personale
sanitario,  possono  affidare   a   terzi   i   servizi   medici   ed
infermieristici solo in caso di necessita'  e  urgenza,  in  un'unica
occasione e senza possibilita' di proroga, a seguito della verificata
impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, di  assumere
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonche' di
espletare  le  procedure  di  reclutamento  del  personale  medico  e
infermieristico autorizzate. 
  2.  I  servizi  di  cui  al  comma  1   possono   essere   affidati
esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri,  per  un
periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori  economici  che  si
avvalgono di personale medico  ed  infermieristico  in  possesso  dei
requisiti di professionalita' contemplati dalle disposizioni  vigenti
per l'accesso a posizioni  equivalenti  all'interno  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale  e  che  dimostrano  il  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  d'orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
  3.  Al  fine  di  favorire  l'economicita'  dei  contratti   e   la
trasparenza delle condizioni di acquisto  e  di  garantire  l'equita'
retributiva a parita' di  prestazioni  lavorative,  con  decreto  del
Ministro della salute, sentita l'ANAC, da adottarsi entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
elaborate linee guida recanti le specifiche  tecniche,  i  prezzi  di
riferimento  e  gli  standard  di  qualita'  dei  servizi  medici  ed
infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2. 
  4. La stazione appaltante,  nella  decisione  a  contrarre,  motiva
espressamente sulla osservanza delle previsioni  e  delle  condizioni
fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento. 
  5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e'
valutata anche ai fini  della  responsabilita'  del  dirigente  della
struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale. 
  6.  Il  personale  sanitario  che  interrompe  volontariamente   il
rapporto di lavoro dipendente con una  struttura  sanitaria  pubblica
per prestare la  propria  attivita'  presso  un  operatore  economico
privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime  di
esternalizzazione,   non    puo'    chiedere    successivamente    la
ricostituzione del rapporto  di  lavoro  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale. 
  7.  Le  aziende  ed  enti  di  cui  al  comma   1,   al   fine   di
reinternalizzare i  servizi  appaltati,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  fermo  rimanendo   quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il  reclutamento  del
personale   da   impiegare   per   l'assolvimento   delle    funzioni
precedentemente esternalizzate, prevedendo la  valorizzazione,  anche
attraverso una riserva di posti non superiore  al  50  per  cento  di
quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni  sanitarie  e
socio-sanitarie   corrispondenti   nelle   attivita'   dei    servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per  almeno
sei  mesi  di  servizio.  Non  possono  partecipare  alle   procedure
selettive coloro che in precedenza, in costanza  di  un  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato con  il  SSN,  si  siano  dimessi  dalle
dipendenze dello stesso.