Art. 11 
 
Incremento  della  tariffa  oraria  delle  prestazioni  aggiuntive  e
anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza 
 
  1. Per l'anno 2023 le aziende e gli  enti  del  Servizio  Sanitario
Nazionale SSN, per  affrontare  la  carenza  di  personale  medico  e
infermieristico presso i servizi di emergenza -  urgenza  ospedalieri
del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre  l'utilizzo
delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale  medico,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo  115,  comma  2,  del
CCNL dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019, per le quali la  tariffa
oraria fissata dall'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL,  in
deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata  fino  a  100  euro
lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione, nonche' per il personale infermieristico,  alle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),
del CCNL - triennio 2019-2021  relativo  al  personale  del  comparto
sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino  a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella  B
allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni  di  euro
per il personale medico e a complessivi 20 milioni  di  euro  per  il
personale  infermieristico  per  l'anno  2023.   Restano   ferme   le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive,  con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 
  2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le  regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente. 
  3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e dopo le parole «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal
1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi
di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica  e  70  milioni  di
euro per il personale del comparto sanita' e». 
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si  provvede  a
valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno   sanitario
nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  che  a  tal  fine   e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023. 
  5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.