Art. 12 
 
      Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  valorizzare
l'esperienza professionale acquisita, il personale medico,  che  alla
data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i
servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, con contratti di convenzione o altre  forme  di  lavoro
flessibile, ovvero abbia svolto  un  documentato  numero  di  ore  di
attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio  del  personale
medico del SSN a  tempo  pieno,  anche  non  continuative,  presso  i
predetti servizi, e' ammesso a partecipare ai concorsi per  l'accesso
alla  dirigenza  medica  del  SSN  nella  disciplina  di  Medicina  e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorche' non  in  possesso  di
alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi  del
presente comma e' certificato,  su  istanza  dell'interessato,  dalla
struttura presso la quale  e'  stato  svolto,  entro  30  giorni  dal
ricevimento della domanda. 
  2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,  in  deroga  alle
incompatibilita' previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  368  ed  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  fermo
rimanendo  quanto   previsto   dall'articolo   11,   comma   1,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  25  giugno  2019,  n.  60,  i  medici   in   formazione
specialistica  regolarmente  iscritti  al  relativo  corso  di  studi
possono assumere, su  base  volontaria  e  al  di  fuori  dall'orario
dedicato alla formazione, incarichi  libero-professionali,  anche  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  presso  i  servizi   di
emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario  nazionale,  per
un massimo di 8 ore settimanali. 
  3. L'attivita' libero-professionale  che  i  medici  in  formazione
specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e'  coerente  con
l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto  dallo  specializzando.  Per  tali  attivita'  e'
corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista
per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi  di
tutti  gli  oneri  fiscali,  previdenziali  e  di  ogni  altro  onere
eventualmente previsto a  carico  dell'azienda  o  dell'ente  che  ha
conferito l'incarico. 
  4.  L'attivita'  svolta  ai  sensi  del  comma  3   e'   valutabile
nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  costituisce
requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  5.  Fino  al  31  dicembre  2025   il   personale,   dipendente   e
convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza  degli  enti
del Servizio sanitario nazionale in possesso  dei  requisiti  per  il
pensionamento  anticipato  previsti  dall'ordinamento  vigente,  puo'
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da  impegno  orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga  ai  contingenti
previsti dalle  disposizioni  vigenti,  fino  al  raggiungimento  del
limite di eta' previsto  dall'ordinamento  vigente,  fermi  rimanendo
l'autorizzazione  degli  enti  del   Servizio   sanitario   nazionale
competenti  e  il  riconoscimento   del   trattamento   pensionistico
esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 
  6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al personale sanitario  per  cui  il  primo  accredito
contributivo  decorre  successivamente  al  1°   gennaio   1996,   e'
riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e  alla
pensione  anticipata,  l'incremento  dell'eta'   anagrafica   a   cui
applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per  ogni
anno di attivita' effettivamente svolta nei  servizi  di  urgenza  ed
emergenza presso  le  Aziende  e  gli  Enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi.  La  disposizione
di cui al primo periodo si applica  esclusivamente  ai  pensionamenti
decorrenti dalla data di cui al medesimo primo  periodo  fino  al  30
giugno 2032. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in  60.000  euro  per
l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024,  400.000  euro  per  il  2025,
700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000  euro
per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il  2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro  annui  a  decorrere  dal
2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.