Art. 13 
 
Misure  per  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie   di   cui
         all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 
 
  1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21  settembre  2021,  n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,  n.
165, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fino al  31  dicembre
2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui  all'articolo
1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale  del
comparto  sanita',  al  di  fuori  dell'orario  di  servizio  non  si
applicano le incompatibilita' di cui all' articolo 4, comma 7,  della
legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  e  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua
annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi
di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».