Art. 14 Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145 1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono soppresse; b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contratto non puo' avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.".