Art. 15 
 
Disposizioni  in  materia  di  esercizio  temporaneo   di   attivita'
  lavorativa   in   deroga   al   riconoscimento   delle   qualifiche
  professionali sanitarie conseguite all'estero. 
 
  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale  sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino  al
31 dicembre 2025 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli articoli 49 e  50
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  a  coloro  che   intendono
esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie  pubbliche  o
private  o  private  accreditate,   una   professione   sanitaria   o
l'attivita' prevista per gli operatori di interesse sanitario di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base
ad una qualifica professionale conseguita all'estero. 
  2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge  con
intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e'  definita  la  disciplina  per   l'esercizio   temporaneo
dell'attivita' lavorativa di cui al comma 1. 
  3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque  non
oltre sei mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge
del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge,  con  modificazioni,
dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  126  e  all'articolo  13  del
decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,  convertito  in  legge,   con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27
e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998,  n.  286,  si  applicano  altresi'  al   personale   medico   e
infermieristico assunto  ai  sensi  del  comma  1,  presso  strutture
sanitarie o socio sanitarie, pubbliche  o  private,  sulla  base  del
riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ovvero con contratto di lavoro subordinato,  entrambi  anche  di
durata superiore a tre mesi e rinnovabili. 
  5.  E'  abrogato  l'articolo  4-ter,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.