Art. 16 Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario 1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di' cui al comma primo.».