Art. 8 
 
Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di  spesa
                       dei dispositivi medici 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023.  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24. 
  2. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata  una  quota
del fondo di cui al comma  1,  secondo  gli  importi  indicati  nella
tabella A allegata al presente decreto,  determinati  in  proporzione
agli importi  complessivamente  spettanti  alle  medesime  regioni  e
province autonome per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018,  indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  216  del  15  settembre
2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna  regione
provincia autonoma possono essere utilizzati per  gli  equilibri  dei
servizi sanitari regionali dell'anno 2022. 
  3. Le aziende fornitrici  di  dispositivi  medici,  che  non  hanno
attivato contenzioso o che rinunciano  al  contenzioso  eventualmente
attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma,  entro  il
30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella  determinata  dai
provvedimenti regionali e  provinciali  di  cui  all'articolo  9-ter,
comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei  predetti
provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende  fornitrici  di
dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato,  resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a  loro  carico,
come   determinata   dai   richiamati   provvedimenti   regionali   o
provinciali.  In  caso  di  inadempimento  da  parte  delle   aziende
fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo  periodo
e  dal  secondo  periodo  del  presente  comma,  restano   ferme   le
disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del  medesimo  articolo
9-ter, comma 9-bis. 
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi  6  e  8,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,  in   merito
all'obbligo di  indicare  nella  fattura  elettronica  riguardante  i
dispositivi medici: 
    a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio; 
    b) il codice di repertorio di cui al decreto del  Ministro  della
salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  17
del 22 gennaio 2010. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per
il tramite degli enti del proprio servizio sanitario,  verificano  la
corretta  compilazione  della  fattura  elettronica   e   mettono   a
disposizione del  Ministero  della  salute,  Direzione  generale  dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente,  una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma
4 e le attivita' poste in essere per il suo rispetto. 
  6.   Per   esigenze   di   liquidita'   connesse   all'assolvimento
dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel
rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse  finanziarie
disposti a legislazione vigente, le piccole e medie  imprese  possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie  nazionali
e internazionali e ad  altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia,  suscettibili  di   essere   assistiti,   previa
valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.