Art. 9 
 
                  Iva su payback dispositivi medici 
 
  1. In relazione ai versamenti effettuati dalle  aziende  fornitrici
di dispositivi medici, ai  fini  del  contenimento  della  spesa  per
dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,
considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo
dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano  nel  senso
che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo  9-ter,  commi
8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  ai  fini  del
ripiano dello  sforamento  dei  tetti  della  spesa  per  dispositivi
medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici  possono  portare
in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima,  secondo  le
modalita' indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dall'ammontare  dei  versamenti
effettuati. 
  2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge  nel  momento
in cui sono effettuati  i  versamenti.  Ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  i  costi
relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel  periodo
d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti. 
  3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi del comma  1,  le  aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici
emettono un apposito  documento  contabile  da  conservare  ai  sensi
dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  nel  quale  sono  indicati  gli  estremi  dei
provvedimenti regionali e provinciali da  cui  deriva  l'obbligo  del
ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter,
commi 8, 9  e  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.