Articolo 13. 
 
                       Ambito di applicazione. 
 
  1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di  appalto
e di concessione. 
  2. Le  disposizioni  del  codice  non  si  applicano  ai  contratti
esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito,  anche
qualora  essi  offrano  opportunita'  di  guadagno  economico,  anche
indiretto. 
  3. Le disposizioni del codice non  si  applicano  ai  contratti  di
societa' e alle operazioni straordinarie  che  non  comportino  nuovi
affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture.  Restano  ferme   le
disposizioni del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  in
materia di scelta del socio privato e  di  cessione  di  quote  o  di
azioni. 
  4. Con  regolamento  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sentita  l'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le  procedure  di
scelta del contraente  e  l'esecuzione  del  contratto  da  svolgersi
all'estero, tenuto  conto  dei  principi  fondamentali  del  presente
codice e  delle  procedure  applicate  dall'Unione  europea  e  dalle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.  Resta  ferma
l'applicazione del presente  codice  alle  procedure  di  affidamento
svolte in Italia. 
  5. L'affidamento dei contratti  di  cui  al  comma  2  che  offrono
opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, avviene  tenendo
conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. 
  6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1. 
  7.   Le   disposizioni   del   codice   si   applicano,   altresi',
all'aggiudicazione dei lavori pubblici da  realizzarsi  da  parte  di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire  o  di  un  altro
titolo abilitativo, che assumono in via  diretta  l'esecuzione  delle
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale  del  contributo
previsto per il rilascio del permesso,  ai  sensi  dell'articolo  16,
comma  2,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  dell'articolo
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono  le
relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le
modalita' di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione.