Art. 24 
 
                    Riorganizzazione di Formez PA 
 
  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), dopo  il  numero  1),  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la  qualificazione
del  personale  preposto  all'incarico  di  responsabile  unico   del
procedimento (RUP);» e dopo il numero 2), e'  inserito  il  seguente:
«2-bis) elaborare moduli formativi  destinati  al  personale  assunto
anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»; 
        1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole:  «,  in  particolare  per  i  comuni  fino  a  5.000
abitanti»; 
      2) al comma 4-bis, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2020  e
fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le  parole:  «sulla
base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete  per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse; 
    b) all'articolo 3: 
      1)  al  comma  2,   le   parole:   «esperti   con   qualificata
professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione
e   dell'organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «tra   soggetti   con    qualificata
professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque
anni nel settore pubblico o privato e con  comprovata  esperienza  in
ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»; 
      2) al comma 3 le parole: «di cui tre designati dal Ministro per
la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui
due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo
stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari  europei,  il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR». 
  2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi
del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  gli  organi  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
n. 6 del 2010 decadono.  A  decorrere  dalla  predetta  data  e  fino
all'insediamento dei nuovi organi, al  Capo  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
altresi' attribuita la  funzione  di  commissario  straordinario,  da
svolgere avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto
dipartimento.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni   il   predetto
commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e
migliorarne la qualita' dei servizi resi,  modifica  lo  statuto,  il
regolamento interno, nonche' l'organizzazione e la struttura  interna
anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni  dalla
data di entrata in  vigore  dello  statuto  e  del  regolamento  sono
ricostituiti i nuovi organi.