Art. 24 Riorganizzazione di Formez PA 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), e' inserito il seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il numero 2), e' inserito il seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»; 1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»; 2) al comma 4-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole: «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse; b) all'articolo 3: 1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»; 2) al comma 3 le parole: «di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR». 2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualita' dei servizi resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonche' l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.