Art. 25 
 
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e
                 per la costituzione di ENIT S.p.A. 
 
  1. Il  Ministero  del  turismo  e'  autorizzato  a  costituire  una
societa' per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale  sociale
iniziale di 7 milioni di  euro,  avente  ad  oggetto  l'attivita'  di
supporto e promozione  dell'offerta  turistica  nazionale,  cosi'  da
potenziarne la attrattivita',  anche  attraverso  adeguate  forme  di
destagionalizzazione, diversificazione  dell'offerta,  valorizzazione
mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica,  nonche'
tramite la formazione specialistica degli addetti  ai  servizi  e  lo
sviluppo di un ecosistema digitale per la piu' efficiente e razionale
fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni  sono
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita  i
diritti dell'azionista. 
  2.  ENIT  S.p.A.  costituisce  una  societa'  in  house  ai   sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  ed
e' sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo  del  Ministero  del
turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo,  il  Ministero
del turismo: 
    a) assegna annualmente all'organo amministrativo  della  societa'
direttive  pluriennali  in  ordine   al   programma   di   attivita',
all'organizzazione,  alle  politiche  economiche,  finanziarie  e  di
sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio; 
    b) effettua la pianificazione e  il  monitoraggio  delle  singole
iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e  dei  progetti
speciali autorizzati; 
    c)  ha  diritto  ad  avere   dagli   amministratori   notizie   e
informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della societa'; 
    d) al fine di esercitare un'influenza determinante,  e'  titolare
di  poteri  di  indirizzo,  direttiva  e  controllo   nei   confronti
dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo
per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria  della
societa'. 
  3. La societa' e' amministrata da un consiglio  di  amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente  e  uno
con funzioni di amministratore delegato. Il presidente  del  collegio
sindacale della societa' e' designato dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo. 
  4. ENIT S.p.A. puo' stipulare convenzioni anche con le regioni e le
province autonome, che possono apportare  loro  risorse  al  capitale
della societa' tenuto conto del piano industriale  della  societa'  e
previa  autorizzazione  del  Ministero  del  turismo,  che   comunque
conserva il controllo e i poteri di direzione e  coordinamento  della
societa'. 
  5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte  dei  conti
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. La societa' puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi  e
delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  6. Contestualmente alla costituzione  della  societa'  ENIT  S.p.A.
l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo e'  soppresso  e
le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A.  La  costituzione
della societa' ENIT S.p.A. e' disposta con decreto del  Ministro  del
turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Il  decreto  del  Ministro  del  turismo
determina scopi, patrimonio e organizzazione della societa',  nonche'
lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno  l'80  per  cento
del fatturato della societa' sia  effettuato  nello  svolgimento  dei
compiti ad essa affidati  dal  Ministero  del  turismo.  Fatto  salvo
quanto previsto al  comma  8,  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia
nazionale del turismo, come  risultanti  dalle  scritture  contabili,
nonche' tutte le relative  risorse  finanziarie  e  strumentali  sono
trasferiti al Ministero del turismo. A tale  fine,  il  Ministro  del
turismo nomina con proprio decreto un  commissario  liquidatore  che,
entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT  -  Agenzia
nazionale  del  turismo,  predispone  un  inventario  del  patrimonio
dell'ente  soppresso.  Il  Ministero  del  turismo,  con   successive
determinazioni,  assegna  alla  societa'  ENIT  S.p.A.   le   risorse
strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi. 
  7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale  per  ciascun
esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il
presidente della societa' ENIT S.p.A., sono definiti: 
    a) gli obiettivi specificamente  attribuiti  alla  societa'  ENIT
S.p.A.; 
    b) le  modalita'  di  finanziamento  statale  da  accordare  alla
societa' ENIT S.p.A.; 
    c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato; 
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero del turismo
la conoscenza dei  fattori  gestionali  interni  alla  societa'  ENIT
S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. 
  8. Contestualmente alla costituzione della societa' ENIT S.p.A., il
personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT -
Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto transita nella societa' ENIT S.p.A. in ragione delle
medesime  funzioni  esercitate  dall'ente,   con   mantenimento   del
trattamento economico complessivo in godimento. 
  9.  All'articolo  7  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Ferma  l'operativita'  del  Segretariato  generale  per   il
coordinamento delle direzioni generali e dei  rapporti  con  l'Unione
europea e con gli organismi internazionali, la  pianificazione  e  la
programmazione   strategica,   il   monitoraggio   e   la    verifica
dell'attuazione e della gestione, mediante  tre  uffici  dirigenziali
non  generali,  le  competenti   articolazioni   amministrative   del
Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni: 
      a)  politiche  delle  risorse  umane  e  relazioni   sindacali;
trattamento giuridico del personale  e  dei  collaboratori;  supporto
giuridico per gli affari di  competenza  delle  unita'  organizzative
preposte a compiti di gestione; 
      b) controllo su enti,  associazioni  e  fondazioni  vigilati  e
finanziati; assistenza e tutela dei turisti;  formazione  e  carriere
professionali turistiche con i  connessi  poteri  di  accertamento  e
controllo; acquisti di beni e servizi e  gestione  degli  adempimenti
del responsabile unico del procedimento (RUP); 
      c) promozione  turistica,  degli  investimenti  e  delle  altre
misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali;
gestione dei programmi cofinanziati da  fondi  di  coesione,  inclusa
l'integrazione  tra  programmi  regionali  e  nazionali   nell'ambito
turismo  e  di  progetti  di   innovazione,   anche   attraverso   la
partecipazione a programmi internazionali; 
      d) in raccordo con  l'unita'  organizzativa  cui  competono  le
missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo  e  gestione
dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle  infrastrutture
tecnologiche del Ministero, definizione e gestione  dell'architettura
delle banche dati  di  settore,  cura  della  sicurezza  dei  sistemi
informatici del Ministero, supporto tecnologico  e  informatico  alle
altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni e  servizi
per  le  materie  di  pertinenza;  elaborazione  dati  statistici  ed
economici nonche' coordinamento, in raccordo con  le  regioni  e  con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche  di
interesse  per  il  settore  turistico;  gestione  degli  adempimenti
economici e retributivi delle risorse umane». 
  10. In relazione alla modifica  delle  funzioni  degli  uffici,  il
Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento  di
organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo  1.  Gli  incarichi
dirigenziali generali  e  non  generali  in  corso  decadono  con  la
conclusione delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1  a
10, pari a euro 7 milioni  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo.