Art. 26 
 
Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana  per  la  lotta
                           contro i tumori 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'implementazione  dell'attivita'  di
prevenzione oncologica  unitamente  all'attivita'  socio-sanitaria  e
riabilitativa, una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro
552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui  all'articolo  1,
comma 275, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  riconosciuto  in
favore della Lega italiana per la lotta contro  i  tumori  (LILT)  e'
destinata al potenziamento della struttura organizzativa  della  LILT
medesima.  A  tal  fine,  l'ente  e'  autorizzato,  per  il   biennio
2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e  ad  assumere,
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  un
contingente complessivo di nove unita' di personale, di cui un medico
di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari  e  tre
assistenti,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste   a
legislazione vigente.  La  dotazione  organica  e'  rideterminata  in
ventuno posizioni complessive, di cui un medico  di  I  livello,  due
professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e  un
operatore.