Art. 27 Fondazione Ugo Bordoni 1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione e' un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attivita' di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attivita' legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese puo' instaurare rapporti con le Universita', con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»; b) al comma 6 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita', prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle autorita' amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le universita', l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al comma 5.». 2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e si procede al relativo rinnovo. 3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.