Art. 27 
 
                       Fondazione Ugo Bordoni 
 
  1. All'articolo  41  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5 il primo, il secondo, il terzo e il quarto  periodo
sono  sostituiti  dai  seguenti:  «La  Fondazione  Ugo   Bordoni   e'
riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con  lo  scopo  di
promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e  l'alta
formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema  produttivo
nazionale, ed  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy. La Fondazione  e'  un  ente  finalizzato
alla ricerca,  all'innovazione  tecnologica  e  alla  prestazione  di
servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy  e  altre  amministrazioni  pubbliche  nella  soluzione
organica  ed  interdisciplinare   di   problematiche   di   carattere
scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio  connesse  alle   attivita'   del   Ministero   e   delle
amministrazioni  pubbliche.  Per  il  perseguimento   della   propria
missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e  valuta,  anche
utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero,  attivita'  di
studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di  telecomunicazioni
di nuova generazione, delle tecnologie emergenti,  dell'economia  dei
dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente
con altri enti  pubblici  nazionali  di  ricerca,  con  i  centri  di
competenza ad alta specializzazione e con la  rete  territoriale  del
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in   Italy,   al   fine   di
razionalizzare le attivita'  legate  ai  processi  di  trasformazione
digitale,  canalizzare  le  risorse  sulla  base  della   domanda   e
massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La  Fondazione,
nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese
puo' instaurare rapporti con le  Universita',  con  enti  pubblici  e
privati, con le imprese, sia a livello nazionale che  internazionale.
La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca  finanziati
dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle  tecnologie  di
frontiera, pubblica su  riviste  scientifiche  di  settore  i  propri
risultati e partecipa a  convegni  e  conferenze  sia  nazionali  che
internazionali. La Fondazione, su  richiesta  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative
indipendenti, svolge  attivita'  di  ricerca  ed  approfondimento  su
argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita'
di collaborazione con il  Ministero,  con  le  altre  amministrazioni
pubbliche e con l'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e
altre  Autorita'  amministrative  indipendenti  sono  stabilite,  nei
limiti  delle  disponibilita'   delle   amministrazioni,   attraverso
apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono
le condizioni anche economiche  cui  la  Fondazione  Ugo  Bordoni  e'
tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»; 
    b) al comma 6 il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Lo
statuto, l'organizzazione e i ruoli  organici  della  Fondazione  Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza  con  le  attivita'  indicate  al
comma 5 e con la finalita',  prevalente  e  dedicata,  di  ricerca  e
assistenza tecnica di alto profilo  in  favore  del  Ministero  delle
imprese e del made in  Italy,  di  altre  amministrazioni  pubbliche,
nonche' delle autorita' amministrative indipendenti. Lo  statuto,  da
approvare con decreto del Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
Italy, disciplina  i  compiti  e  la  struttura  organizzativa  della
Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi  di
amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione  e  i
relativi poteri,  la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
controlli  di  gestione  e  di  risultato.  La  Fondazione  sostiene,
d'intesa con le universita',  l'attivazione  di  almeno  1  borsa  di
dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al comma 5.». 
  2. In conseguenza di quanto disposto al comma  1  il  Consiglio  di
amministrazione della Fondazione  Ugo  Bordoni  decade  trascorsi  30
giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  si
procede al relativo rinnovo. 
  3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.