Art. 10
Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche
1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche
nell'attivita' della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi
relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei
programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio
2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001,
concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei
progetti di cui al comma 3, e' differito al 31 agosto 2023.