Art. 3
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n.
169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.
196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al
31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti
delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle
unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove
non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai subcommissari
spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa
regionale per i direttori generali degli enti del servizio
sanitario».
4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° luglio 2023,
l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute
subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma
1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla
chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte,
anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere
generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa.
Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario.».
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1°
ottobre 2023».
6. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,
n. 199, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2024».