Art. 3 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre  2022,  n.
169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,  n.
196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino  al
31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2020,  n.  181,  gli  effetti
delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle
unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I Commissari straordinari, nominati ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,  decadono,  ove
non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai  subcommissari
spetta un compenso non superiore a quello stabilito  dalla  normativa
regionale  per  i  direttori  generali  degli   enti   del   servizio
sanitario». 
  4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo  2022,  n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
e' sostituito dal seguente: «2.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2023,
l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero  della  salute
subentra nelle funzioni e  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
facenti  capo  alla  stessa,  ivi  inclusa   la   titolarita'   della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al  comma
1. Al 31 dicembre  2023,  il  Ministero  della  salute  procede  alla
chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di  cui  al
comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in  parte,
anche  con  profilo  pluriennale,  mediante  decreto  del  Ragioniere
generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della  spesa.
Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario.». 
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «1°
ottobre 2023». 
  6. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre  2022,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2022,
n. 199, le parole: «fino al 30 giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2024».