Art. 4 
 
                Proroga di termini in materia fiscale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 232, le parole:  «31  luglio  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31
luglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente  il  31
ottobre»; 
    b) al comma 233, le parole:  «1°  agosto  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2023»; 
    c) ai  commi  235  e  237,  le  parole:  «30  aprile  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    d) al comma 241, le parole:  «30  giugno  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
    e) al comma 243, le parole:  «31  luglio  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2023». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  37,  comma  2-bis,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a
partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta  successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data,
i dati contenuti nelle schede relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche continuano a essere trasmessi con le modalita'  e  secondo  i
termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135. 
  3. Tenuto conto della  norma  di  cui  all'articolo  40,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni  di
cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo,  della  legge  31  agosto
2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di  presidenza
della giustizia  tributaria  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione   della   presente
disposizione e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.