Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 possono essere
destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e
funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi
all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali
interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai
sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per i mutui relativi» sono sostituite con le
seguenti: «per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse
garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi»;
b) dopo le parole: «finalita' sportive» sono aggiunte le
seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le
attivita' finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e
all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento
entro il 30 giugno 2026.».
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.