Art. 5 
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole:  «fino  al  30  giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13  milioni  di
euro per ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026  possono  essere
destinate alla realizzazione di interventi  strettamente  connessi  e
funzionali   allo   svolgimento   di   giochi    olimpici    relativi
all'allestimento del villaggio olimpico di  Cortina  d'Ampezzo.  Tali
interventi sono inseriti nel piano degli interventi  da  definire  ai
sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11  marzo  2020,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 
  3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «per i  mutui  relativi»  sono  sostituite  con  le
seguenti: «per i finanziamenti sotto  qualsiasi  forma,  ivi  incluse
garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi»; 
    b)  dopo  le  parole:  «finalita'  sportive»  sono  aggiunte   le
seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le
attivita'   finalizzate   alla   promozione,   all'aggiudicazione   e
all'organizzazione di grandi  eventi  internazionali  in  svolgimento
entro il 30 giugno 2026.». 
  4. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.