Art. 8
Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento
acquatico
1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento
acquatico:
a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) all'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: «per
garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l'ottenimento
del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la
salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i
litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare
il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei
soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalita' di
interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi
soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di
lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui
al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima
dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.».