Art. 4 
 
           Disposizioni generali sul registro cronologico 
                         di carico e scarico 
 
  1. E' approvato il modello di  registro  cronologico  di  carico  e
scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I. 
  2. Nel registro cronologico di  carico  e  scarico  sono  integrate
anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto. 
  3. Il registro cronologico  di  carico  e  scarico  e'  tenuto  dai
soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 2006: 
    a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea,
mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il
portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  camere  di
commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita'
previste dalla normativa sui registri IVA; 
    b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalita'
digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un
codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle  camere  di
commercio tramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il
RENTRI; la compilazione  in  modalita'  digitale  e'  effettuata  nel
rispetto delle seguenti disposizioni: 
      1) le registrazioni  sono  rese  consultabili  agli  organi  di
controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore,
che ne deve assicurare  il  corretto  funzionamento  e  costituiscono
informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare,  su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo
da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti  posti  in
conservazione  e  l'estrazione  delle  informazioni   dagli   archivi
informatici, relativamente alla serie di dati  trasmessi  al  RENTRI,
qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da  parte
degli organi di controllo; 
      2)  i  numeri  di  ciascuna  registrazione  che  compongono  il
registro  sono  progressivi  e  non   modificabili   e   garantiscono
l'identificabilita' dell'utente; 
      3) qualunque rettifica alle registrazioni  e'  memorizzata  con
l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata  e  l'identificativo
temporale con data ed ora; 
      4) i sistemi gestionali  adottati  dall'operatore  garantiscono
nella formazione del documento il rispetto delle regole  tecniche  di
cui al Codice dell'amministrazione digitale. 
  4. Il registro cronologico e' tenuto in modalita' digitale  secondo
quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei  servizi
resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 190, del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.