Art. 7 
 
              Formulario di identificazione del rifiuto 
                         in formato digitale 
 
  1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale
e' un documento  informatico  il  cui  formato  e'  definito  con  le
specifiche tecniche di cui all'articolo 8. 
  2. Il formulario e' vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di
un  codice  univoco  reso  disponibile   da   apposita   applicazione
utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio  per  la
vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio. 
  3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori  tramite
i sistemi gestionali da essi  adottati,  in  modo  da  assicurare  la
progressiva compilazione e  la  sottoscrizione  dello  stesso,  nelle
diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale
da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi  del  trasporto
e' effettuata mediante  l'utilizzo  di  strumenti  di  sottoscrizione
elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le  specifiche
tecniche di cui all'articolo 8. 
  4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto,
il rifiuto e' accompagnato da una stampa del formulario  digitale  di
identificazione del rifiuto, secondo il formato di  cui  all'allegato
II e prodotto con le modalita' indicate nelle specifiche tecniche  di
cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto e' garantita
la possibilita' di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo
di  dispositivi  mobili  secondo  le  specifiche  tecniche   di   cui
all'articolo 8. 
  5. Qualora richiesto  in  sede  di  ispezioni  o  verifiche  presso
l'unita' locale, sono garantite in qualunque momento la  possibilita'
di riproduzione dei documenti archiviati e  dei  documenti  posti  in
conservazione e la verifica della corrispondenza  delle  informazioni
trasmesse al  RENTRI  rispetto  a  quanto  desumibile  dagli  archivi
informatici  degli  operatori,  relativamente  alla  serie  di   dati
trasmessi  al  RENTRI,  secondo  le  specifiche   tecniche   di   cui
all'articolo 8. 
  6. I sistemi gestionali adottati  dall'operatore  devono  garantire
nella formazione del documento il rispetto delle regole  tecniche  di
cui al Codice dell'amministrazione digitale. 
  7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in  arrivo
dal destinatario avviene per il tramite  del  RENTRI  e  consente  di
adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma  4,  lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario  e'  cosi'
reso disponibile dal RENTRI a  tutti  i  soggetti  intervenuti  nella
movimentazione. 
  8. Il formulario di identificazione del rifiuto e' emesso e gestito
in modalita' digitale secondo quanto indicato dal  presente  articolo
nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o  per
il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20,  a
partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c). 
  9. Prima della  scadenza  di  cui  al  comma  8  il  formulario  di
identificazione del rifiuto puo'  essere  volontariamente  emesso  in
formato digitale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  188,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art.  188  (Responsabilita'   della   gestione   dei
          rifiuti). - 1. Il produttore iniziale, o  altro  detentore,
          di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero
          mediante  l'affidamento   ad   intermediario,   o   ad   un
          commerciante o alla loro consegna a un ente o  impresa  che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei  rifiuti,
          pubblico  o  privato,  nel  rispetto  della  Parte  IV  del
          presente decreto. 
                2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta
          o al trasporto dei  rifiuti  a  titolo  professionale  sono
          tenuti all'iscrizione all'Albo dei  Gestori  Ambientali  di
          cui all'articolo 212 e conferiscono i  rifiuti  raccolti  e
          trasportati agli impianti  autorizzati  alla  gestione  dei
          rifiuti o a un centro di raccolta. 
                3. I costi della gestione dei rifiuti sono  sostenuti
          dal produttore iniziale dei rifiuti nonche'  dai  detentori
          che si succedono a vario titolo nelle  fasi  del  ciclo  di
          gestione. 
                4. La consegna dei rifiuti, ai fini del  trattamento,
          dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
          di cui al comma 1, non  costituisce  esclusione  automatica
          della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
          recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
          persone  nel  fatto  illecito  e  di  quanto  previsto  dal
          regolamento  (CE)  n.  1013/2006,  la  responsabilita'  del
          produttore o del detentore per il  recupero  o  smaltimento
          dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi: 
                  a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
          raccolta; 
                  b) conferimento dei rifiuti a soggetti  autorizzati
          alle attivita' di recupero o di  smaltimento  a  condizione
          che il  detentore  abbia  ricevuto  il  formulario  di  cui
          all'articolo 193  controfirmato  e  datato  in  arrivo  dal
          destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento  dei
          rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di  detto
          termine il produttore o detentore abbia provveduto  a  dare
          comunicazione  alle  autorita'  competenti  della   mancata
          ricezione    del    formulario.    Per    le     spedizioni
          transfrontaliere di rifiuti, con riferimento  ai  documenti
          previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
          elevato a sei mesi e la comunicazione  e'  effettuata  alla
          Regione o alla Provincia autonoma. 
                5. Nel caso di conferimento  di  rifiuti  a  soggetti
          autorizzati  alle  operazioni  intermedie  di  smaltimento,
          quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito
          preliminare di cui ai punti D13, D14, D15  dell'allegato  B
          alla parte quarta del presente decreto, la  responsabilita'
          per il corretto smaltimento dei rifiuti  e'  attribuita  al
          soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione  di
          cui al presente comma si applica sino alla data di  entrata
          in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
          in  cui  sono  definite,  altresi',  le  modalita'  per  la
          verifica  ed  invio   della   comunicazione   dell'avvenuto
          smaltimento dei  rifiuti,  nonche'  le  responsabilita'  da
          attribuire all'intermediario dei rifiuti.»