Art. 10 
 
        Riduzione dei termini per la convocazione delle parti 
           in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi 
 
  1. All'articolo 136-quinquies,  comma  1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  le  parole:  «quaranta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  136-quinquies  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza  di
          trattazione). - 1. La  segreteria  da'  comunicazione  alle
          parti costituite della  data  dell'udienza  di  trattazione
          almeno trenta giorni liberi prima della stessa. 
                2.  Uguale  avviso  deve  essere   dato   quando   la
          trattazione sia stata rinviata dal Presidente  in  caso  di
          giustificato impedimento del relatore, che non possa essere
          sostituito, o di alcuna delle parti. 
                3. Le parti possono depositare  memorie  e  documenti
          fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di
          trattazione. 
                4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui
          al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie  di
          replica».