Art. 10 Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi 1. All'articolo 136-quinquies, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 136-quinquies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: «Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di trattazione). - 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa. 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti. 3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione. 4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica».