Art. 11 
 
Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo  dei  brevetti
  di  atti  inerenti  a  una  domanda  o  a  un  brevetto  europeo  e
  soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano  brevetti
  e marchi 
 
  1. All'articolo  139,  comma  5,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le  parole:  «nel  registro  dei
brevetti europei o trascritti» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel
Registro  europeo  dei  brevetti  o,   in   mancanza,   siano   stati
trascritti». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  139  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti
          e le sentenze, tranne i  testamenti  e  gli  altri  atti  e
          sentenze indicati alle lettere d), i) ed  l)  dell'articolo
          138, finche' non siano trascritti,  non  hanno  effetto  di
          fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno  acquistato  e
          legalmente conservato  diritti  sul  titolo  di  proprieta'
          industriale. 
                2. Nel conflitto  di  piu'  acquirenti  dello  stesso
          diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e'
          preferito chi ha trascritto per  primo  il  suo  titolo  di
          acquisto. 
                3.  La  trascrizione  del  verbale  di  pignoramento,
          finche' dura la sua efficacia, sospende gli  effetti  delle
          trascrizioni  ulteriori  degli  atti   e   delle   sentenze
          anzidetti. Gli effetti di tali  trascrizioni  vengono  meno
          dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche'
          avvenga entro tre  mesi  dalla  data  della  aggiudicazione
          stessa. 
                4. I testamenti e gli  atti  che  provano  l'avvenuta
          legittima  successione  e   le   sentenze   relative   sono
          trascritti  solo   per   stabilire   la   continuita'   dei
          trasferimenti. 
                5.  Sono   opponibili   ai   terzi   gli   atti   che
          trasferiscono, in tutto o in  parte,  ovvero  modificano  i
          diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a
          condizione che siano stati iscritti  nel  Registro  europeo
          dei brevetti o, in mancanza,  siano  stati  trascritti  nel
          Registro italiano dei brevetti europei».