Art. 12 
 
Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione  cartacea
  e semplificazione delle modalita' di  accesso  e  di  utilizzo  del
  deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
  1. All'articolo 147 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ed entro  i  successivi
dieci giorni trasmettono  all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,
nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e  la  relativa
attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «, conservano gli  atti
e  i  documenti  originali  ricevuti  e  li  trasmettono  all'Ufficio
italiano brevetti e  marchi  soltanto  su  apposita  richiesta  dello
stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione  o
modello di utilita', per le quali la trasmissione d'ufficio e' sempre
effettuata nelle  forme  indicate  nel  decreto  di  cui  al  secondo
periodo. La richiesta di trasmissione  degli  atti  e  dei  documenti
originali puo' essere effettuata  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, per le domande di disegno e modello  industriale,  entro  tre
anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro  un
anno dal deposito»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.   L'accesso   al   sistema   di   deposito   telematico
dell'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  e  il  suo  utilizzo  sono
consentiti  a  condizione  che  sia  accertata  l'identita'  digitale
dell'utente e  tale  requisito  consente  di  non  apporre  la  firma
digitale nei documenti oggetto di deposito». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  147  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
          1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e  i
          ricorsi  notificati  menzionati  nel  presente  codice,  ad
          eccezione di quanto  previsto  da  convenzioni  ed  accordi
          internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
          e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o   enti   pubblici
          determinati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico. Con decreto dello stesso Ministro, con  rispetto
          delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, sono determinate  le  modalita'  di  deposito,
          quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad  altri
          mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici  o  enti  anzidetti,
          all'atto   del   ricevimento   rilasciano    l'attestazione
          dell'avvenuto deposito, conservano gli atti e  i  documenti
          originali ricevuti e li  trasmettono  all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi  soltanto  su  apposita  richiesta  dello
          stesso, ad eccezione delle sole  domande  di  brevetto  per
          invenzione  o  modello  di  utilita',  per  le   quali   la
          trasmissione d'ufficio e'  sempre  effettuata  nelle  forme
          indicate  nel  decreto  di  cui  al  secondo  periodo.   La
          richiesta  di  trasmissione  degli  atti  e  dei  documenti
          originali  puo'  essere  effettuata  dall'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, per le  domande  di  disegno  e  modello
          industriale, entro tre anni dal deposito  delle  stesse  e,
          per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito. 
                2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i  depositi
          sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
          l'osservanza del segreto d'ufficio. 
                2-bis. L'accesso al sistema  di  deposito  telematico
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il  suo  utilizzo
          sono consentiti a condizione che sia accertata  l'identita'
          digitale dell'utente  e  tale  requisito  consente  di  non
          apporre  la  firma  digitale  nei  documenti   oggetto   di
          deposito. 
                3. Non possono, ne' direttamente, ne' per  interposta
          persona, chiedere brevetti  per  invenzioni  industriali  o
          divenire  cessionari  gli  impiegati  addetti   all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da  quando
          abbiano cessato di appartenere al loro ufficio. 
                3-bis.  In  ciascuna  domanda  il  richiedente   deve
          indicare  o  eleggere  domicilio  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio  economico  europeo  per
          ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
          norma  del  presente  codice.  Qualora  il  richiedente  si
          avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
          disposizioni dell'articolo 201. 
                3-ter. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, nei casi in cui  le  disposizioni
          del presente  codice  prevedono  l'obbligo  di  indicare  o
          eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o  i  loro
          mandatari, se vi siano, devono anche  indicare  il  proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino la data e l'ora dell'invio e  della  ricezione
          delle comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto  delle
          stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
          internazionali.  Gli  oneri  delle  comunicazioni   a   cui
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma  del
          presente codice sono a carico  dell'interessato,  anche  se
          persona fisica,  qualora  sia  stata  omessa  l'indicazione
          dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   di
          analoga modalita' di comunicazione. 
                3-quater. Ove manchi l'indicazione o  l'elezione  del
          domicilio ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter,  nonche'  in
          tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
          le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
          dell'atto o di  avviso  del  contenuto  di  esso  nell'albo
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
                3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater,  la
          comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
          stata effettuata l'affissione nell'Albo».