Art. 13 
 
                    Estensione dell'utilizzo dei 
        servizi digitali disponibili presso organismi esteri 
 
  1. All'articolo  169,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «il deposito  e'
avvenuto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  oppure   indicare,   in
alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa  domanda,
fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta  all'Ufficio
italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  169  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 169 (Rivendicazione di priorita'). - 1.  Quando
          si  rivendichi  la  priorita'  di  un  deposito  ai   sensi
          dell'articolo  4  si  deve  unire   copia   della   domanda
          prioritaria da cui si rilevino  il  nome  del  richiedente,
          l'entita'  e  l'estensione  del   diritto   di   proprieta'
          industriale e la data  in  cui  il  deposito  e'  avvenuto,
          oppure  indicare,  in  alternativa,  un   codice   univoco,
          identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente  che
          detiene il fascicolo,  che  consenta  all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso. 
                2. Se il deposito e'  stato  eseguito  da  altri,  il
          richiedente deve anche dare la prova di essere successore o
          avente  causa  del  primo  depositante.  Il  documento   di
          cessione del diritto di priorita' puo'  consistere  in  una
          dichiarazione di cessione  o  avvenuta  cessione  ai  sensi
          dell'articolo 196, comma 1, lettera a). 
                3. Quando all'estero siano state depositate  separate
          domande, in date diverse, per le varie parti di uno  stesso
          marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di
          priorita', per ognuna di esse, ancorche'  costituiscano  un
          tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una
          sola domanda siano rivendicate piu'  registrazioni  o  piu'
          depositi delle dette diverse parti di uno  stesso  marchio,
          alle nuove domande  separate  si  applica  l'articolo  158,
          commi 1, e 2. 
                4. Quando siano state depositate separate domande, in
          date diverse, per le varie parti di una stessa  invenzione,
          il diritto di priorita' puo'  essere  rivendicato  con  una
          unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso  che
          con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e  non
          si  riscontri  l'unita'  inventiva,  alle   nuove   domande
          separate e' applicabile l'articolo 161. 
                5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per
          la  protezione  temporanea  dei  nuovi  marchi  apposti  su
          prodotti o  su  materiali  inerenti  alla  prestazione  del
          servizio, che  hanno  figurato  in  una  esposizione  e  si
          rivendichino i diritti di  priorita'  per  tale  protezione
          temporanea, il richiedente deve allegare  alla  domanda  di
          registrazione  un  certificato  del  comitato  esecutivo  o
          direttivo o della presidenza  dell'esposizione,  avente  il
          contenuto prescritto nel relativo regolamento. 
                5-bis. La rivendicazione di  priorita'  che  non  sia
          stata presentata al momento del deposito della  domanda  di
          brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche
          successivamente entro il termine  di  16  mesi  dalla  data
          della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso  termine
          il richiedente puo' correggere i  dati  di  una  precedente
          dichiarazione di priorita', fermo restando  che,  ove  tale
          correzione  modifichi  la  data   della   prima   priorita'
          rivendicata,  e  questa  data  sia   anteriore   a   quella
          originariamente indicata, il  termine  decorre  dalla  data
          effettiva   di   tale   priorita',   anziche'   da   quella
          originariamente indicata. La  rivendicazione  di  priorita'
          che non sia stata presentata al momento della presentazione
          della domanda di disegno  e  modello  o  di  marchio,  puo'
          essere presentata entro il successivo termine  di  un  mese
          per i disegni e modelli e di due mesi per  i  marchi  dalla
          data di presentazione di detta domanda. 
                5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma  5-bis
          relativa ad una precedente dichiarazione di priorita'  deve
          essere comunque depositata  nel  termine  di  quattro  mesi
          dalla data  di  deposito  della  domanda  di  brevetto  per
          invenzione industriale o per modello di utilita'. 
                6.  La  brevettazione  o  la  registrazione   vengono
          effettuate senza menzione della  priorita',  qualora  entro
          sei mesi dalla data di deposito della domanda  non  vengano
          prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui  al  comma
          1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per
          deposito di tali documenti e' di  sedici  mesi  dalla  data
          della domanda anteriore, di cui si rivendica la  priorita',
          se tale termine e' piu' favorevole al richiedente. 
                7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta  agli
          effetti  delle  convenzioni  internazionali  vigenti  venga
          comunque rifiutata, nel titolo  di  proprieta'  industriale
          deve farsi analoga annotazione del rifiuto. 
                8. La rivendicazione di priorita'  nella  domanda  di
          privativa per nuova varieta' vegetale e'  rifiutata  se  e'
          effettuata dopo il termine di dodici  mesi  dalla  data  di
          deposito della prima domanda e se il richiedente non ne  ha
          diritto. Qualora priorita'  sia  rifiutata  non  se  ne  fa
          menzione nella privativa».