Art. 14 
 
                 Semplificazione della procedura di 
               concessione di nuova varieta' vegetale 
 
  1. All'articolo 170 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti
nella  sezione  VIII  del  capo   II   nonche'   l'osservanza   delle
disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di  tali  requisiti  e'
compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste, il quale  formula  parere  vincolante;  al  fine  di
accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare
o  al  suo  avente  causa  il  materiale   di   riproduzione   o   di
moltiplicazione necessario per effettuare il controllo»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Per i marchi  relativi  a  prodotti  agricoli  e  a  quelli
agroalimentari  di  prima  trasformazione,  che  contengono  o   sono
costituiti  da   denominazioni   geografiche,   l'Ufficio   trasmette
l'esemplare del marchio e  ogni  altra  documentazione  al  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  che
esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre  venti  giorni
dalla data di ricevimento  della  relativa  richiesta.  Il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le
medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se
la parola, la figura o il segno di cui e'  chiesta  la  registrazione
come marchio costituisce  usurpazione,  imitazione  o  evocazione  di
indicazioni  geografiche  o  indicazioni   di   origine,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b)»; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «3-bis.  Il  parere  vincolante  sui  requisiti  di   validita'
previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle
disposizioni di  cui  all'articolo  114  e'  espresso  dal  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo
invia  all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi   ai   fini   della
concessione o del rigetto della privativa.  Il  parere  e'  corredato
dall'indicazione delle sperimentazioni,  delle  metodologie  e  delle
ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli  eventuali
rilievi e osservazioni del richiedente»; 
    d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati; 
    e)  al  comma  3-nonies,  le   parole:   «,   comprensive   delle
disposizioni  relative  alla  nomina  ed   al   funzionamento   della
commissione di cui al comma 3-bis» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  170  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 170 (Esame delle domande). - 1.  L'esame  delle
          domande, delle quali sia stata riconosciuta la  regolarita'
          formale, e' rivolto ad accertare: 
                  a) per  i  marchi:  se  puo'  trovare  applicazione
          l'articolo 11 quando  si  tratta  di  marchi  collettivi  o
          l'articolo  11-bis  quando   si   tratta   di   marchi   di
          certificazione; se la parola, figura o segno possono essere
          registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10,
          13, comma 1,  e  14,  comma  1,  a),  b),  c-bis),  c-ter),
          c-quater) e c-quinquies); se concorrono  le  condizioni  di
          cui all'articolo 3; 
                  b) per le invenzioni ed i modelli di  utilita'  che
          l'oggetto della domanda  sia  conforme  a  quanto  previsto
          dagli  articoli  45,  50  e  82,  inclusi  i  requisiti  di
          validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
          ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
          di essi risulti assolutamente  evidente  sulla  base  delle
          stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente  oppure
          sia certa alla stregua del notorio; 
                  c) per i disegni  e  modelli  che  l'oggetto  della
          domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo  31  e
          dell'articolo 33-bis; 
              d) per le varieta' vegetali, i requisiti  di  validita'
          previsti  nella  sezione   VIII   del   capo   II   nonche'
          l'osservanza delle disposizioni di  cui  all'articolo  114.
          L'esame  di  tali  requisiti  e'  compiuto  dal   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, il quale formula parere  vincolante;  al  fine  di
          accertare  la  permanenza  dei  requisiti,   il   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa  il
          materiale di riproduzione o di  moltiplicazione  necessario
          per effettuare il controllo; 
                  e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori,
          che l'oggetto della domanda sia conforme a quello  previsto
          dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita'  fino  a
          quando non si sia provveduto  a  disciplinare  l'esame  con
          decreto ministeriale. 
                2. Per i marchi relativi  a  prodotti  agricoli  e  a
          quelli  agroalimentari   di   prima   trasformazione,   che
          contengono o sono costituiti da denominazioni  geografiche,
          l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio  e  ogni  altra
          documentazione   al   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  che  esprime  il
          proprio parere vincolante entro e non  oltre  venti  giorni
          dalla data di  ricevimento  della  relativa  richiesta.  Il
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, con le medesime  modalita',  esprime  parere
          vincolante al fine di accertare se la parola, la  figura  o
          il segno di cui e' chiesta la  registrazione  come  marchio
          costituisce  usurpazione,  imitazione   o   evocazione   di
          indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 1, lettera b). 
                2-bis. L'esame delle modifiche al  regolamento  d'uso
          di marchi collettivi  o  di  marchi  di  certificazione  e'
          rivolto ad accertare se  possono  trovare  applicazione  le
          disposizioni previste  rispettivamente  all'articolo  11  e
          all'articolo 11-bis. Le  modifiche  del  regolamento  d'uso
          acquistano efficacia soltanto a  decorrere  dalla  data  di
          iscrizione di tali modifiche nel registro. (265) 
                2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi  esamina
          con precedenza la domanda di  marchio  ove  questa  risulti
          essere il motivo in base al quale e' stata proposta: 
                  a) un'opposizione ad una domanda  di  registrazione
          di marchio dell'Unione europea; 
                  b)  un'azione  di  revoca  di   una   registrazione
          dell'Unione europea; 
                  c)  un'istanza  di  decadenza  o  nullita'  ad  una
          domanda di marchio dell'Unione europea; 
                  d) un'azione  di  decadenza  di  una  registrazione
          dell'Unione europea. 
                3. Qualora non si  riscontrino  le  condizioni  sopra
          indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede  ai
          sensi dell'articolo 173, comma 7. 
                3-bis.  Il  parere  vincolante   sui   requisiti   di
          validita' previsti nella sezione VIII del capo  II  nonche'
          sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo  114
          e'   espresso   dal   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  che  lo   invia
          all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ai  fini  della
          concessione o del rigetto della  privativa.  Il  parere  e'
          corredato  dall'indicazione  delle  sperimentazioni,  delle
          metodologie  e  delle  ispezioni   eseguite   nonche'   dei
          risultati   acquisiti   e   degli   eventuali   rilievi   e
          osservazioni del richiedente. 
                3-ter. (Abrogato). 
                3-quater. (Abrogato). 
                3-quinquies. (Abrogato). 
                3-sexies. (Abrogato). 
                3-septies. (Abrogato). 
                3-octies. (Abrogato). 
                3-nonies. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari  e   forestali,   sono   definite   le
          disposizioni  attuative   del   Codice   della   proprieta'
          industriale in materia di nuove varieta' vegetali».