Art. 14 Semplificazione della procedura di concessione di nuova varieta' vegetale 1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)»; c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente»; d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati; e) al comma 3-nonies, le parole: «, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis» sono soppresse.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: «Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare: a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3; b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio; c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis; d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale. 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b). 2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. (265) 2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta: a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea; b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea; c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea; d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea. 3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7. 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente. 3-ter. (Abrogato). 3-quater. (Abrogato). 3-quinquies. (Abrogato). 3-sexies. (Abrogato). 3-septies. (Abrogato). 3-octies. (Abrogato). 3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali».