Art. 15 
 
            Tutela delle denominazioni di origine e delle 
            indicazioni geografiche mediante opposizione 
 
  1. All'articolo  177,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) e'  sostituita
dalla seguente: 
    «d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti  da
una denominazione di origine o da un'indicazione geografica  nonche',
in assenza di un consorzio di  tutela  riconosciuto  ai  sensi  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste  quale   autorita'   nazionale   competente   per   le
denominazioni di origine protette e per  le  indicazioni  geografiche
protette agricole, alimentari, dei  vini,  dei  vini  aromatizzati  e
delle bevande spiritose». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  177  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). - 1. Sono
          legittimati all'opposizione: 
                  a) il titolare di un marchio gia' registrato  nello
          Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; 
                  b)  il  soggetto  che  ha  depositato  nello  Stato
          domanda di registrazione di un marchio in data anteriore  o
          avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un
          diritto di priorita' o  di  una  valida  rivendicazione  di
          preesistenza; 
                  c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; 
                  d) le persone, gli enti e le  associazioni  di  cui
          all'articolo 8; 
                  d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i  diritti
          conferiti  da   una   denominazione   di   origine   o   da
          un'indicazione  geografica  nonche',  in  assenza   di   un
          consorzio di tutela riconosciuto ai sensi  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre  2016,  n.
          238,  il  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
          alimentare  e  delle  foreste  quale  autorita'   nazionale
          competente per le denominazioni di origine protette  e  per
          le indicazioni geografiche protette  agricole,  alimentari,
          dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose; 
                  d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda  di
          protezione di una denominazione di origine  ovvero  di  una
          indicazione geografica,  non  ancora  concessa  al  momento
          della presentazione dell'opposizione.