Art. 16 
 
Disposizioni in  materia  di  proroga  dei  termini  nell'ambito  dei
  procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
  1. All'articolo 191 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Salva diversa previsione del regolamento  di  attuazione  del
presente codice,  su  richiesta  motivata,  la  proroga  puo'  essere
concessa fino ad un massimo di sei mesi a  decorrere  dalla  data  di
scadenza del termine di cui si chiede la proroga». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  191  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 191 (Scadenza dei  termini).  -  1.  I  termini
          previsti nel presente codice sono  prorogabili  su  istanza
          presentata prima della loro scadenza  all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, salvo che il termine sia  indicato  come
          improrogabile. 
                2.  Salva  diversa  previsione  del  regolamento   di
          attuazione del presente codice, su richiesta  motivata,  la
          proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi
          a decorrere dalla data di scadenza del termine  di  cui  si
          chiede la proroga».