Art. 17 
 
       Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione 
 
  1. All'articolo  193,  comma  2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Entro  un  anno
dalla data di scadenza del termine non osservato di cui  al  comma  1
deve essere compiuto l'atto omesso  e  deve  essere  presentata,  nel
medesimo  termine   a   pena   di   irricevibilita',   l'istanza   di
reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni  e
con allegata la documentazione idonea»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  193  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 193 (Reintegrazione). - 1. Il richiedente o  il
          titolare di un titolo di proprieta'  industriale  che,  pur
          avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze,  non
          ha potuto osservare un termine nei  confronti  dell'Ufficio
          italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi,
          e' reintegrato nei suoi diritti se  l'inosservanza  ha  per
          conseguenza diretta il  rigetto  della  domanda  o  di  una
          istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di
          proprieta' industriale o  la  perdita  di  qualsiasi  altro
          diritto o di una facolta' di ricorso. 
                2. Entro un anno dalla data di scadenza  del  termine
          non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto
          omesso e deve essere presentata,  nel  medesimo  termine  a
          pena di irricevibilita', l'istanza  di  reintegrazione  con
          l'indicazione dei  fatti  e  delle  giustificazioni  e  con
          allegata la documentazione  idonea.  Nel  caso  di  mancato
          pagamento di un diritto di mantenimento  o  rinnovo,  detto
          periodo di un anno  decorre  dal  giorno  di  scadenza  del
          termine comunque utile  stabilito  per  il  versamento  del
          diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione
          comprovante il pagamento del  diritto  dovuto,  comprensivo
          del diritto di mora. 
                3. Prima del rigetto della istanza il  richiedente  o
          il titolare del diritto  di  proprieta'  industriale  puo',
          entro il termine fissato dall'Ufficio,  presentare  proprie
          argomentazioni o deduzioni. 
                4.  Le  disposizioni  di  questo  articolo  non  sono
          applicabili ai termini  di  cui  al  comma  2,  al  termine
          assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e
          di  registrazione,  nonche'  per  la  presentazione   della
          domanda divisionale e per la presentazione  degli  atti  di
          opposizione alla registrazione dei marchi. 
                5. Se il richiedente la registrazione o il  brevetto,
          pur avendo usato la diligenza richiesta dalle  circostanze,
          non  ha  potuto  osservare  il  termine  di  priorita',  e'
          reintegrato nel suo diritto se la priorita' e'  rivendicata
          entro due mesi dalla data  di  scadenza  di  tale  termine.
          Questa  disposizione  si  applica,  altresi',  in  caso  di
          mancato rispetto del termine per produrre il  documento  di
          priorita'. 
                6. Chiunque in buona  fede  abbia  fatto  preparativi
          seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto
          dell'altrui diritto di proprieta' industriale  nel  periodo
          compreso fra la perdita dell'esclusiva  o  del  diritto  di
          acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, puo': 
                  a) se si tratta di invenzione, modello di utilita',
          disegno o modello, nuova varieta' vegetale o topografia  di
          prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo  gratuito  nei
          limiti del preuso o quale risultano dai preparativi; 
                  b) se si  tratta  di  marchio  chiedere  di  essere
          reintegrato delle spese sostenute».