Art. 18 
 
Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio
  della  professione  di  consulente  in  proprieta'  industriale   e
  riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio 
 
  1. All'articolo 207 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di  un  esame
sostenuto dinanzi a una  commissione  nominata,  per  ciascuna  delle
sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per  la  durata  di  tre
anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy,  e
composta per ciascuna sessione: 
        a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da
un suo delegato con funzione di presidente; 
        b)  da  due  professori  universitari,  rispettivamente,   di
materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati  dal
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
        c) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati,
e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di  cui  all'articolo
215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese»; 
    b) al comma 4, le parole: «diciotto mesi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»; 
    c) al comma 5, le parole: «scritte ed orali,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  207  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   207   (Esame   di   abilitazione).    -    1.
          L'abilitazione e' concessa previo superamento di  un  esame
          sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per  ciascuna
          delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2,  per  la
          durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese
          e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione: 
                  a) dal direttore dell'Ufficio italiano  brevetti  e
          marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; 
                  b) da due professori universitari, rispettivamente,
          di materie giuridiche e tecniche, e  rispettivi  supplenti,
          designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy; 
                  c) da quattro consulenti in proprieta'  industriale
          abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal  Consiglio
          di cui all'articolo 215, di cui almeno  uno  scelto  fra  i
          dipendenti di enti o imprese. 
                2. E' ammessa  all'esame  di  abilitazione  qualsiasi
          persona che: 
                  a) abbia conseguito: 
                    1)  la   laurea   o   un   titolo   universitario
          equipollente in qualsiasi Paese estero; 
                    2) un diploma o un titolo rilasciato da un  Paese
          membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il
          candidato abbia seguito con  successo  un  ciclo  di  studi
          post-secondari di durata minima di tre  anni  o  di  durata
          equivalente a tempo parziale, in  un'universita'  o  in  un
          istituto d'istruzione superiore  o  in  un  altro  istituto
          dello stesso livello di formazione,  a  condizione  che  il
          ciclo  di  studi  abbia   indirizzo   tecnico-professionale
          attinente  all'attivita'  di   consulente   in   proprieta'
          industriale in materia di brevetti d'invenzione  e  modelli
          ovvero in materia di marchi e disegni e modelli  a  seconda
          dell'abilitazione richiesta; 
                  b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi
          specializzati in proprieta' industriale almeno due anni  di
          tirocinio  professionale  effettivo,  documentato  in  modo
          idoneo. 
                3.  E'  ammessa   all'esame   di   abilitazione   per
          l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi  persona  che
          abbia superato l'esame di  qualificazione  come  consulente
          abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. 
                4. Il periodo di tirocinio e' limitato a dodici  mesi
          se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di  aver
          frequentato con profitto un corso qualificato di formazione
          per consulenti abilitati in materia di brevetti  ovvero  di
          marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta. 
                5. L'esame di  abilitazione  per  l'iscrizione  nella
          sezione brevetti e  rispettivamente  nella  sezione  marchi
          consiste in prove, tendenti ad  accertare  la  preparazione
          teorico-pratica  del  candidato  nel  campo  specifico  dei
          diritti di proprieta' industriale,  cosi'  come  a  livello
          della   cultura   tecnica,   giuridica,   e    linguistica,
          conformemente  alla   sezione   interessata,   secondo   le
          modalita'  stabilite  nel  regolamento  da   emanarsi   con
          decreto. 
                6. L'esame di  abilitazione  per  l'iscrizione  nella
          sezione  brevetti  ovvero  quello  per  l'iscrizione  nella
          sezione marchi e' indetto ogni due  anni  con  decreto  del
          Ministero delle attivita' produttive».