Art. 9 
 
               Estensione della durata in carica della 
                       Commissione dei ricorsi 
 
  1. All'articolo  135,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  le  parole:  «due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  135  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 135 (Commissione dei ricorsi). -  1.  Contro  i
          provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi  che
          respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza,
          che rifiutano la trascrizione  oppure  che  impediscono  il
          riconoscimento di un diritto e negli  altri  casi  previsti
          dal presente codice, e' ammesso  ricorso  alla  Commissione
          dei ricorsi. 
                2. La Commissione dei  ricorsi,  e'  composta  di  un
          presidente, un presidente aggiunto e di otto membri  scelti
          fra i  magistrati  di  grado  non  inferiore  a  quello  di
          consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
          magistratura, o tra  i  professori  di  materie  giuridiche
          delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. 
                3.  La  Commissione  si  articola  in  due   sezioni,
          presiedute dal presidente e  dal  presidente  aggiunto.  Il
          presidente,  il  presidente  aggiunto  ed  i  membri  della
          Commissione sono nominati con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  durano  in   carica   quattro   anni.
          L'incarico e' rinnovabile. 
                4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono  essere
          aggregati tecnici scelti dal presidente  tra  i  professori
          delle universita'  e  degli  istituti  superiori  e  tra  i
          consulenti in proprieta' industriale,  iscritti  all'Ordine
          aventi una comprovata esperienza  come  consulenti  tecnici
          d'ufficio,  per  riferire  su  singole  questioni  ad  essa
          sottoposte.   I   tecnici   aggregati   non   hanno    voto
          deliberativo. 
                5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta,
          nonche' dei tecnici,  puo'  cadere  sia  su  funzionari  in
          attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
          categorie di funzionari  entro  le  quali  la  scelta  deve
          essere effettuata. 
                6. La Commissione dei ricorsi  e'  assistita  da  una
          segreteria i cui componenti sono  nominati  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della Commissione, o con decreto  a
          parte. I componenti della segreteria debbono essere  scelti
          fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
          il trattamento economico e' quello stabilito dalla  vigente
          normativa legislativa, regolamentare o contrattuale. 
                7. La Commissione dei ricorsi ha funzione  consultiva
          del Ministero dello sviluppo economico nella materia  della
          proprieta' industriale. Tale funzione viene  esercitata  su
          richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute
          della Commissione in sede consultiva non sono valide se non
          sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi
          voto deliberativo. 
                8. I compensi per  i  componenti  la  Commissione,  i
          componenti la segreteria della  Commissione  ed  i  tecnici
          aggregati alla Commissione, sono  determinati  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze».