Art. 3
Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per
i minorenni
1. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura
civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi
ad oggetto la responsabilita' genitoriale il giudice, con
provvedimento motivato, puo' delegare ad un giudice onorario
specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto
del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento e le
circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato
delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita'
istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento
o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza
di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle
quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al
collegio o al giudice relatore.