Art. 10 
 
               Misure urgenti nel settore della pesca 
 
  1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione  della  specie
granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire  l'aggravamento  dei
danni inferti all'economia del settore  ittico  a  far  data  dal  1°
agosto 2023, e' autorizzata la spesa  di  2,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di  acquacoltura  e
della pesca che provvedono alla cattura  ed  allo  smaltimento  della
predetta  specie.  Alla  relativa  copertura  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  sono  individuate  le  aree  geografiche
colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalita' di  presentazione
delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.