Art. 10 Misure urgenti nel settore della pesca 1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, e' autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalita' di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.