Art. 11 
 
              Misure urgenti per le produzioni viticole 
 
  1. Le imprese agricole, che  hanno  subito  danni  da  attacchi  di
peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che  non
beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze  assicurative  o  da
fondi mutualistici, possono accedere  agli  interventi  previsti  per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
102,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  4,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 102 del 2004. Le regioni  territorialmente  competenti
possono deliberare la  proposta  di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi entro il termine perentorio  di  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni  avviene,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui  all'articolo  9
del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sulla  base  dei
fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande  di  accesso  al
Fondo di solidarieta' nazionale presentate dai beneficiari  a  fronte
della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1;  nel  caso
di domande riguardanti l'uva  da  vino,  l'istruttoria  comprende  la
verifica delle relative dichiarazioni di produzione di  uva  da  vino
della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 185-ter del  regolamento
(CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli  articoli
8 e 9 del regolamento (CE) n.  436/2009  della  Commissione,  del  26
maggio 2009. 
  3. La dotazione del «Fondo di solidarieta' nazionale  -  interventi
indennizzatori»,  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  come  finanziato  annualmente  ai
sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, nel limite di 1 milione di euro, per l'anno 2023,  e'  destinata
agli interventi di cui ai commi 1 e 2.