Art. 12 
 
Misure a favore dei lavoratori  dipendenti  di  Alitalia  -  Societa'
             aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa 
 
  1. Al  fine  di  accompagnare  i  processi  di  ricollocazione  dei
lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana S.p.a. ed
Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti  dall'attuazione  del  programma
della procedura di amministrazione straordinaria di cui  all'articolo
79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la
realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati
dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il
trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo  10,  comma
1, del  decreto-legge  12  ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, puo' proseguire,
anche   successivamente   alla   conclusione    dell'attivita'    del
commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31
ottobre  2024,  non  ulteriormente  prorogabile.   La   proroga   del
trattamento di cui al presente comma e' riconosciuta,  per  il  2024,
nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro  per  l'anno  2024.  Agli
oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari  a  51,2
milioni di euro per il  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  2.  Dal  1°  gennaio  2024,   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale di cui al comma 1 non e' dovuto dalla data  di
maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di
vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi  7  e  11,  del
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164,  ovvero,  della  pensione
anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11,  del  decreto-legge
n. 201 del 2011 e  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro
invia i dati del  personale  interessato  all'Istituto  nazionale  di
previdenza e assistenza (INPS) che e' autorizzato  a  certificare  il
primo diritto utile  alla  decorrenza  della  pensione  entro  il  31
ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di
integrazione salariale di cui al comma 1. Con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  i
criteri per l'applicazione del presente comma. 
  3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  n.  95269  del  7  aprile  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  118
del 21 maggio 2016, il Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e del  sistema  aeroportuale  eroga  una  prestazione
integrativa del trattamento di cui al comma 1,  nel  periodo  dal  1°
gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento
complessivo sia pari al 60 per  cento  della  retribuzione  lorda  di
riferimento, risultante dalla  media  delle  voci  retributive  lorde
fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive  e  delle  voci  retributive
lorde contrattuali aventi carattere  di  continuita',  percepite  dai
lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1,
nell'anno  precedente,  con  esclusione  dei  compensi   per   lavoro
straordinario e, in ogni caso, nei limiti  di  quanto  stabilito  dal
comma 4. La prestazione integrativa  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma e' riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni  di
euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del  limite  di
spesa di cui al secondo periodo del presente  comma  sulla  base  dei
provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta'
per il settore del trasporto aereo  e  del  sistema  aeroportuale  e'
incrementato di 5,8 milioni di  euro  per  l'anno  2024.  Agli  oneri
derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a  5,8  milioni
di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione,  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3  milioni  di  euro
per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  4. L'importo del trattamento complessivo di cui al  comma  1,  come
integrato dalle previsioni di  cui  al  comma  3,  per  ogni  singolo
lavoratore, non puo' superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al  31
ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500. 
  5. Le societa' Alitalia-Sai S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.  che
hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di  cui  al
comma 1,  previa  autorizzazione  dell'INPS  a  seguito  di  apposita
richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento
del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione  persa  a
seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro  e  dal
pagamento del contributo previsto dall'articolo 2,  comma  31,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di  15,3
milioni di euro  per  l'anno  2024.  All'onere  derivante  dal  primo
periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di  euro  per  l'anno
2024, si provvede mediante la riduzione,  al  fine  di  garantire  la
compensazione in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno  delle
pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per  l'anno  2024,
del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Ai
fini del  monitoraggio  della  spesa,  l'INPS  verifica  con  cadenza
mensile i flussi di  spesa  e,  qualora  dal  monitoraggio  medesimo,
effettuato anche in via prospettica,  emerga  che,  a  seguito  delle
domande accolte per  la  fruizione  dei  benefici  di  cui  al  primo
periodo, e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di  spesa  di
cui al primo periodo, l'INPS non prende in  considerazione  ulteriori
domande e pone in essere ogni adempimento di propria  competenza  per
ripristinare in capo alle predette  aziende  gli  oneri  relativi  ai
benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego
dei lavoratori  di  Alitalia  -  Societa'  area  italiana  S.p.a.  ed
Alitalia Cityliner S.p.a., ai  datori  di  lavoro  privati  che,  nel
periodo dal 1º  gennaio  2024  al  31  ottobre  2024,  assumono,  con
contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  i  predetti
lavoratori, e' riconosciuto, per  un  periodo  massimo  di  trentasei
mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali  a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi  e  contributi
dovuti  all'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di  importo  pari  a
6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e
nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per  l'anno  2024,
3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025  e  2026  e  di  1,8
milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma  l'aliquota  di  computo
delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al  presente
comma sono concesse ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e  dell'acquacoltura.
Ai fini del monitoraggio della spesa,  l'INPS  verifica  con  cadenza
mensile i flussi di  spesa  e,  qualora  dal  monitoraggio  medesimo,
effettuato anche in via prospettica, emerga che e' stato raggiunto  o
sara' raggiunto il limite di spesa di cui al  primo  periodo,  l'INPS
non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  del  presente
comma pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di  1,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per
l'anno 2029 si provvede: 
    a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,0  milioni  di
euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante
le maggiori entrate derivanti dal presente comma; 
    b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni  di
euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6  milioni
di euro per l'anno 2027 e  0,43  milioni  di  euro  per  l'anno  2029
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione
e formazione di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche  al  fine  di
assicurare la compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.