Art. 5 
 
Credito  di  imposta   per   la   ricerca   e   lo   sviluppo   nella
microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica 
 
  1. Nelle more dell'attuazione della  riforma  fiscale,  nonche'  in
coerenza  con  gli  obiettivi  indicati  nella  comunicazione   della
Commissione  europea  (COM  2022)  45  final  dell'8  febbraio  2022,
concernente «Una normativa  sui  chip  per  l'Europa»,  alle  imprese
residenti  nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le   stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti
in  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  relativi   al   settore   dei
semiconduttori e' riconosciuto, nei limiti delle risorse  di  cui  al
comma 11,  un  incentivo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  e  in   particolare   dell'articolo   25   del
regolamento (UE) n. 651/2014, in materia  di  «Aiuti  a  progetti  di
ricerca e sviluppo». 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' calcolato  sulla  base
dei costi ammissibili elencati nell'articolo  25,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi  agli
immobili, sostenuti dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  sino  al  31  dicembre  2027.  Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.  Non
si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
L'utilizzo  in  compensazione  del  credito  d'imposta  e'   comunque
subordinato al rilascio,  da  parte  del  soggetto  incaricato  della
revisione  legale  dei   conti,   della   certificazione   attestante
l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza  degli  stessi
alla documentazione contabile predisposta dall'impresa  beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge  alla  revisione
legale dei conti, la certificazione  e'  rilasciata  da  un  revisore
legale dei conti o  da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese
residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non  residenti  che  eseguono  le  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo nel caso di contratti  stipulati  con  imprese  residenti  o
localizzate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero  in  Stati
compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 220 del 19 settembre 1996. 
  4. Ai  fini  della  fruizione  del  credito  d'imposta  le  imprese
richiedono la certificazione delle attivita' di ricerca  e  sviluppo,
di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge  21  giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n. 122. 
  5.  Il  credito  d'imposta  previsto  dal  presente   articolo   e'
alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati i criteri di assegnazione e le procedure  applicative  ai
fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo  scopo
di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso  il  modello  F24  telematico,  le  risorse  stanziate   a
copertura del credito d'imposta sono  trasferite  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio»  aperta
presso la Tesoreria dello Stato. 
  7. Presso il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
istituito un Comitato tecnico  permanente  per  la  microelettronica,
composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del  made
in Italy, da un rappresentante del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e da uno del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  8. Il Comitato svolge  funzioni  di  coordinamento  e  monitoraggio
dell'attuazione   delle   politiche   pubbliche   nel   campo   della
microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori,  anche
al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made
in  Italy  eventuali  crisi  di   approvvigionamento.   Il   Comitato
predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del  Ministro
delle  imprese  e  del  made  in  Italy  un  Piano  nazionale   della
microelettronica in cui sono indicate in modo organico le  azioni  da
intraprendere e le fonti di finanziamento  disponibili,  nonche'  gli
obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio  di  cui  al  primo
periodo. 
  9. Per l'analisi tecnica  necessaria  allo  svolgimento  delle  sue
funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design  dei
circuiti integrati e semiconduttori di cui all'articolo 1, comma 404,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. Per le  attivita'  di  segreteria,  il
Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle
imprese e del made in Italy. 
  10. Per  la  partecipazione  al  Comitato  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spesa o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  11. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al  2028,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   23,   comma   1,   del
decreto-legge 1° marzo 2022 n.  17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.