Art. 6 
 
Chips  Joint  Undertaking  -  partecipazione  italiana  ai  programmi
                               europei 
 
  1.  In  relazione  alle  accresciute  esigenze  di   partecipazione
dell'Italia al  finanziamento  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
nell'ambito  del  partenariato  europeo  «Chips  Joint  Undertaking»,
nell'ambito  della  strategia  di  cui   alla   comunicazione   della
Commissione Europea (COM 2022) 45  Final,  nonche'  per  lo  sviluppo
dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per  i
materiali avanzati a semiconduttore: 
    a) lo stanziamento  annuale  sulla  sezione  del  Fondo  per  gli
Investimenti  nella  ricerca  scientifica   e   tecnologica   (FIRST)
destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale
e' incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2028; 
    b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di  3  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2024 al 2027. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni  di
euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  23,
comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  e  quanto  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al  2028,  a  valere
sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, mediante  trasferimento  dalla  sezione  nazionale  del
FIRST.